|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2010 |
|
|
  |
|
|
UNA PROTEZIONE PAN-EUROPEA PER LE VITTIME DI CRIMINI
|
|
|
 |
|
|
Bruxelles, 20 dicembre 2010 - Alle vittime di crimini che hanno diritto alla protezione in uno Stato membro sarà garantito lo stesso livello di tutela in tutta l´Unione, grazie al nuovo Ordine di protezione europeo, approvato martedì dal Parlamento. I deputati hanno votato per estendere la portata delle norme per includere tutte le vittime della criminalità, non solo le vittime della violenza di genere come proposto in origine. Le misure di protezione esistono in tutti gli Stati membri dell´Ue, ma perdono la loro efficacia non appena si attraversa una frontiera. L´ordine di protezione europeo (Ope) dovrebbe garantire che qualsiasi protezione fornita a una persona in uno Stato membro si applichi anche in tutti gli altri Stati membri in cui si trasferisce o si è trasferita. Un testo di compromesso approvato dai deputati e dai rappresentanti della Presidenza belga è stato sostenuto oggi dall´Aula con 610 voti a favore, 13 contrari e 56 astensioni, ma deve ancora essere confermato dalla maggioranza qualificata degli Stati membri in seno al Consiglio. Tutte le vittime dei crimini devono essere protette - Nonostante la maggior parte delle misure di protezione riguardino le donne vittime di violenza di genere, la nuova legislazione copre le vittime di qualsiasi reato. Nel testo, infatti, si sottolinea che "la presente direttiva si applica alle misure di protezione intese a tutelare tutte le vittime e non solo le vittime della violenza di genere, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni tipo di reato interessato". La nuova normativa si applicherebbe alle vittime, o alle possibili vittime, che hanno bisogno di protezione contro "atti di rilevanza penale di un´altra persona tali da metterne in qualche modo in pericolo la vita, l´integrità fisica e psichica e l´integrità sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, o da metterne in pericolo la dignità o la libertà personale, ad esempio prevenendo rapimenti, minacce anonime e altre forme indirette di coercizione, nonché alle misure volte a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti". Tenere lontano gli aggressori - L´ordine di protezione europeo può essere confermato oltrefrontiera solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo obblighi di questo tipo: divieto di frequentare determinate località in cui la persona protetta frequenta, divieto di qualsiasi contatto con la persona protetta oppure divieto di avvicinarsi alla persona protetta. Protezione di là delle frontiere - L´ordine di protezione europeo può essere emesso su richiesta della persona da proteggere qualora decida di risiedere in un altro Stato membro, o se semplicemente decide di soggiornarvi. Spetterà allo Stato che ha emesso la misura di protezione emettere un Ope e trasmetterlo allo Stato dove la persona intende. Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza sull´emissione ed esecuzione delle misure di protezione, l´autorità competente non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione dello Stato di emissione, ma dispone di "un certo margine discrezionale per adottare la misura che in un caso simile considera adeguata e consona al proprio diritto interno per assicurare costante tutela alla persona protetta". Protezione dei familiari delle vittime - Grazie ai deputati europei, un Ope può essere richiesto anche per salvaguardare i familiari di un beneficiario di una protezione europea. Se la direttiva sarà approvata, gli Stati membri avranno tre anni per recepirla nel diritto nazionale. |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|