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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2011
 
   
  DIRITTO D’AUTORE: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA CHIARITO LIMITI E CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’EQUO COMPENSO PER COPIA PRIVATA

 
   
  Con la sentenza del 21 ottobre 2010, pronunciata nella causa C-467/08, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sulla nozione e sui criteri per l’applicazione dell’equo compenso, che deve essere corrisposto ai titolari di diritti d’autore per la riproduzione a fini privati delle loro opere, ai sensi della Direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi. La Direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere eccezioni e limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori, in modo da consentire alle persone fisiche di duplicare, a fini esclusivamente privati, opere protette dal diritto d’autore, senza una preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi titolari. Tuttavia, a fronte di tale eccezione, ai titolari dei diritti d’autore deve essere corrisposto un equo compenso a titolo di indennizzo per il pregiudizio subito dalla riproduzione privata delle loro opere. La sentenza è stata resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sollevato dai giudici spagnoli nel corso di una controversia tra una società produttrice di apparecchi e supporti di registrazione digitale e la Società Generale degli Autori ed Editori spagnola (Sgae), avente ad oggetto il pagamento dei compensi per copia privata. La Corte afferma che la nozione di equo compenso ai sensi della Direttiva costituisce una nozione autonoma di diritto europeo e che, pertanto, deve essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. La natura autonoma di tale nozione deriva dalla ratio della Direttiva, che si pone l’obiettivo di armonizzare in tutta l’Unione alcuni aspetti del diritto d’autore. Pertanto, nonostante sia rimessa agli Stati membri la facoltà di disciplinare eccezioni al diritto di riproduzione, la previsione di un equo compenso per indennizzare i titolari lesi dalla limitazione deve assumere il medesimo significato all’interno dell’Unione. Per quanto riguarda la determinazione del compenso per copia privata, la Corte fa riferimento al criterio del pregiudizio subito dai titolari di opere dell’ingegno per il loro utilizzo non autorizzato da parte di soggetti terzi. Tale criterio, ad avviso della Corte, è in grado di garantire il giusto equilibrio tra i diritti degli autori di opere protette e gli interessi degli utenti. Infatti, poiché la riproduzione per fini privati di opere dell’ingegno è suscettibile di ledere i diritti dei rispettivi titolari, l’equo compenso ha lo scopo di indennizzare tale lesione. Ne consegue che l’entità del compenso per copia privata deve essere correlata al danno che subisce l’autore dalla riproduzione non autorizzata della sua opera. Il bilanciamento tra i diritti e gli interessi coinvolti dalla riproduzione di un’opera per fini privati è inoltre garantito da un sistema in cui il pagamento dell’equo compenso è posto a carico di coloro che mettono a disposizione strumenti di riproduzione (ad esempio, produttori, importatori, distributori). In tal caso, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, il bilanciamento deriva, in primo luogo, dal fatto che la messa a disposizione di apparecchiature di riproduzione costituisce il presupposto necessario per realizzare copie private e, in secondo luogo, dal fatto che i soggetti tenuti al pagamento del compenso possono includere il relativo importo nel prezzo di vendita degli strumenti di riproduzione. In tal caso, l’onere del prelievo grava sul soggetto che, acquistando tali strumenti, è in grado di beneficiare della riproduzione a fini privati del materiale protetto. Pertanto, affinché un sistema di pagamento dell’equo compenso risulti conforme alle previsioni della Direttiva, è necessario che ci sia un nesso tra l’applicazione del prelievo sugli apparecchi di riproduzione e l’uso di tali strumenti per realizzare copie private: gli strumenti di riproduzione devono quindi essere messi a disposizione di persone fisiche, affinché queste se ne servano per la riproduzione di opere per fini esclusivamente privati. Ne consegue che un’applicazione generalizzata e indiscriminata del compenso su tutte le tipologie di apparecchiature di riproduzione, senza la previsione di esenzioni oggettive o soggettive, non risulta conforme alla direttiva. La sentenza in esame ammette, quindi, la previsione di meccanismi che escludono il pagamento del compenso per gli strumenti acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero acquistati per essere utilizzati per fini diversi da quelli di riproduzione personale. Infine, la Corte precisa anche che, per l’applicazione di un compenso sugli strumenti di riproduzione, non è necessario accertare l’effettiva realizzazione di copie private e quindi l’effettiva lesione dei diritti degli autori, ma è sufficiente che coloro che li acquistano siano messi in condizione di poterla realizzare  
   
 

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