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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Gennaio 2011 |
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DIRITTO D´AUTORE: LA DISCIPLINA ITALIANA DELL´EQUO COMPENSO PER COPIA PRIVATA
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La disciplina dell´equo compenso per copia privata, contenuta nella Direttiva 2001/29/Ce, è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. N. 68/2003, che ha modificato l’art. 71-septies della legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941). Ai sensi di tale disposizione, chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato apparecchi di registrazione e supporti vergini idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi e videogrammi, è tenuto al pagamento di un compenso in favore degli autori delle opere dell’ingegno. Nel caso in cui tali soggetti non effettuino il pagamento del compenso, è responsabile in solido il distributore dei prodotti da essi realizzati ovvero importati. La norma affida alla Siae il compito di riscuotere il compenso e di ripartirlo tra i soggetti beneficiari. In particolare, i soggetti tenuti al pagamento del compenso per copia privata devono presentare alla Siae, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i pagamenti dovuti. Al riguardo, si segnala che l’entità del compenso è stata di recente rideterminata per effetto del Decreto 30 dicembre 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali (cd. Decreto Bondi, fonte: Siae). Tuttavia, l’art. 71-septies della legge sul diritto d’autore e il Decreto ministeriale non prevedono direttamente esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata con riferimento a particolari tipologie di strumenti di riproduzione ovvero alla natura dei soggetti che acquistano apparecchi di riproduzione e alle finalità d’uso per scopi diversi dalla realizzazione di copie private (es. Business use). L’art. 4 del citato Decreto rinvia la previsione di eventuali esenzioni alla stipula di appositi protocolli tra la Siae e le parti interessate. Tale disposizione, inoltre, fa salve, fino all’adozione dei protocolli, le esenzioni previste da accordi stipulati prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, le esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata, attualmente valide nel nostro ordinamento, riguardano i seguenti strumenti: consolle dei videogiochi con hard disk interno. Tale esenzione è in vigore fino a marzo 2011; apparecchi di registrazione e supporti vergini spediti verso Stati terzi, che eventualmente saranno assoggettati al compenso per copia privata nel Paese di destinazione, sulla base della relativa legislazione; supporti vergini di fatto inidonei alla copia privata (es. Cassette audio per segreteria telefonica o floppy-disc per Pc); supporti vergini acquistati da imprese di duplicazione, titolari della certificazione della Siae. Infine, alle imprese è riconosciuta la possibilità di chiedere alla Siae il rimborso dei compensi già pagati dai produttori o importatori sugli strumenti acquistati per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni. A tal fine, l’impresa dovrà dimostrare che i prodotti acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio della propria attività imprenditoriale, di aver adottato un codice etico interno per prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti o collaboratori, di aver previsto procedure di controllo interno, nonchè di essere iscritta nel Registro delle imprese e di essere titolare di una partita Iva. Inoltre, sempre ai fini del rimborso, l’impresa dovrà consentire alla Siae di controllare il corretto uso (a fini diversi dalla copia privata) degli strumenti per i quali si chiede il rimborso del compenso |
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