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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Gennaio 2011 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: TESTIMONIANZA DI MINORI NEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE
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Procedimento penale dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze (assunzione della testimonianza di minori). L´art 392 ss. Del codice di procedura penale italiano, prevedono che, in casi di reati contro la libertà sessuale delle persone minori, il Pubblico Ministero, anche su richiesta della persona offesa, possa richiedere che si proceda all´assunzione della testimonianza del minore, in forma anticipata, rispetto all´audizione in un pubblico dibattimento. Si può procedere alla c.D. " assunzione protetta" della testimonianza della persona minore, specie se si tratta di minore di anni sedici. La testimonianza del minore viene assunta con modalità particolari ed in idoneo ambiente attrezzato, per favorire la tranquillità del minore stesso. La persona offesa minore non può peraltro chiedere direttamente al Giudice che proceda al suo esame nelle forme dell´incidente probatorio ma deve rivolgere queste richiesta all´Organo del Pubblico Ministero. Il Pm non ha l´obbligo di ricorrere a tali forme, ma solamente ne ha la facoltà. La persona offesa non può d´altro canto ricorrere al Giudice contro la decisione del Pm (art. 394 cpp) . Nell´attuale procedimento il Giudice deve quindi decidere sulla richiesta di archiviazione, in presenza di dichiarazioni della minore non assunte nelle più adeguate forme dell´incidente probatorio. Le norme italiane, a parere del Giudice di rinvio, non appaiono compatibili con la normativa comunitaria, in particolare la decisione n. 220/2001/Gai "Posizione della vittima nel procedimento penale". Secondo questa, "ciascuno Stato membro garantisce alla vittima un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento. In particolare, le vittime particolarmente vulnerabili devono beneficiare di un trattamento specifico. La vittima deve essere sentita durante il procedimento e fornire elementi di prova ma essere interrogata soltanto per quanto è necessario al procedimento penale " (A questa decisione, l´ordinamento giuridico italiano avrebbe dovuto conformarsi entro il 22/3/02. La competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sull´interpretazione delle decisioni quadro è rimessa alla volontà di ciascuno Stato membro, che può accettarla mediante un´apposita dichiarazione [art. 35 Tue]. L´italia ha effettuato tale dichiarazione). In particolare, appare in contrasto con la decisione 2001/220/Gai sia l´art. 392 comma 1 bis, sia l´art. 394. Il giudice italiano ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale. (Causa C-507/10 del 22 dicembre 2010) |
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