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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Gennaio 2011 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AVVOCATI - RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA E STAGE
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Nell’ambito di una controversia tra il sig. Koller e la commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di Graz, in merito al rifiuto di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame, la Commissione superiore disciplinare degli avvocati (Obdk) ha proposto alla Corte di giustizia delle domande di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 89/48/Cee, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Nel 2002, il sig. Koller, cittadino austriaco, conseguiva presso l’Università di Graz (Austria) un diploma che sancisce un ciclo di studi universitari in giurisprudenza di durata pari ad almeno otto semestri («Magister der Rechtswissenschaften»). Nel 2004, otteneva la Spagna l’equivalenza di questo titolo con quello di «Licenciado en Derecho» (in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università di Madrid ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione spagnola). Nel 2005, l’ordine degli avvocati di Madrid lo autorizzava ad avvalersi del titolo di «abogado». Pertanto il sig. Koller chiedeva di sostenere la prova attitudinale alla professione forense e al contempo la dispensa, prevista dalla legge austriaca, per tutte le materie oggetto della prova attitudinale. Tanto la Commissione quanto l´organo superiore hanno respinto le sue richieste. In primo luogo, per il fatto che, in Spagna, a differenza che in Austria, non è necessario effettuare un tirocinio per esercitare la professione di avvocato. L’obdk ne ha concluso che la domanda aveva l’obiettivo di aggirare l’obbligo di tirocinio di cinque anni richiesto dalla normativa austriaca. In secondo luogo, il titolo di «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale, che è un esame destinato esclusivamente a valutare le conoscenze professionali. Nel 2008 la Corte costituzionale austriaca annullava la decisione di rigetto, non sussistendo elementi che evidenziassero un abuso da parte del richiedente. Di conseguenza, l’Obdk deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. Koller. A Il giudice del rinvio (Obdk) chiede prima di tutto se, al fine di accedere, previo superamento della prova attitudinale, alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante, la direttiva 89/48 può essere fatta valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione di avvocato, che egli effettivamente vi esercitava. La Corte ricorda che la nozione di «diploma», definita dalla direttiva, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi. La direttiva 89/48 riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma» che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro. Per gli avvocati il «diploma» può essere costituito da un insieme di titoli. La Corte (facendo riferimento alla causa Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06 del 29 gennaio 2009, v. Comunicato stampa), constata che ciascuno dei titoli del sig. Koller è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole. Inoltre, il sig. Koller soddisfa la condizione di aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università (titolo rilasciato dall’Università di Graz). Dal certificato di omologazione spagnolo risulta che il sig. Koller è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna. Del resto (e contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona nella causa C-311/06, che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna), il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria. La circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza poiché la direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante. Di conseguenza, la Corte dichiara che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, la direttiva 89/48 (modificata dalla direttiva 2001/09) può essere fatta valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale. B Il giudice del rinvio chiede in seguito se la direttiva 89/48 vieti alle autorità dello Stato membro ospitante di negare ad una persona, che si trovi nella situazione del ricorrente, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale di ammissione alla professione forense, in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla sua normativa. La Corte chiarisce che, in quanto titolare di un «diploma», il sig. Koller beneficia dell’accesso alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante. Tuttavia, trattandosi di una professione che richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale, la direttiva consente allo Stato membro ospitante di esigere che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale tra la formazione ricevuta e il diploma nello Stato ospitante. Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale (che ha specificamente lo scopo di consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro), quest’ultimo non può, in forza della direttiva 89/48, negare l’autorizzazione a sostenere siffatta prova, in ragione del fatto che il richiedente non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro. Di conseguenza, la direttiva osta a che le autorità dello Stato ospitante neghino l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro. (Sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-118/09 Roberto Koller) |
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