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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Gennaio 2011
 
   
  PEC: MEZZO IDONEO A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI, FAR CONOSCERE A TERZI DETERMINATI ATTI O FATTI GIURIDICI ED È ANCHE MEZZO DI PROVA

 
   
  L’efficacia giuridica della Pec come mezzo idoneo a produrre effetti giuridici in ordine a fattispecie disciplinate dalla legge è disciplinata dal Tu sulla documentazione amministrativa, dal Cad, dal decreto anticrisi e dal c.P.c. Tale strumento di comunicazione è parificato, a tutti gli effetti, alla posta cartacea raccomandata. L’invio di atti e documenti da privati alla Pa tramite Pec produce tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge. La validità di tali istanze è subordinata alla sottoscrizione digitale o alla identificazione del sottoscrittore mediante carta di identità elettronica. Le comunicazioni di atti e provvedimenti della Pa a privati possono essere eseguite da ufficiali giudiziari, da altri pubblici ufficiali, da messi comunali o anche con a Pec. La Pec è uno strumento idoneo anche per la trasmissione di dichiarazioni di scienza o negoziali nelle ipotesi in cui la legge richieda che un determinato atto venga portato a conoscenza di terzi ai fini della produzione dei suoi effetti tipici. Il valore legale della Pec come mezzo idoneo a far conoscere a terzi determinati atti o fatti giuridici è disciplinato dall’art. 48, co. 1, del Cad, in base al quale la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono tramite Pec. Quindi, quando l’ordinamento non prescrive particolari forme per l’invio di messaggi, ma richiede l’attestazione del loro invio e del loro ricevimento, la Pec è lo strumento idoneo a soddisfare tali condizioni. Dei messaggi e dei documenti che con essa vengono trasmessi. La trasmissione e ricezione del messaggio di Pec è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna. La ricevuta di accettazione fornisce al mittente la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di Pec, mentre la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che ad una determinata data e ora il suo messaggio di Pec è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario. Sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove legali, ossia il giudice deve valutarle in conformità a quanto previsto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità. Inoltre, a differenza della raccomandata, la Pec consente di certificare anche il contenuto dei messaggi trasmessi. Tra le tre tipologie di ricevuta di avvenuta consegna - ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente (es. Il testo di un contratto è integralmente trascritto nella ricevuta); ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio; ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione senza nessun riferimento al contenuto del messaggio, è preferibile utilizzare la ricevuta completa o quella breve in quanto non provano solo l’esistenza di una comunicazione tra due soggetti, ma anche il contenuto del messaggio inviato. La Pec è anche strumento di comunicazione idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dei negozi unilaterali recettivi, che, ex art. 1335 c.C., si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, a meno che quest’ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia  
   
 

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