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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Gennaio 2011 |
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PRIVACY: ESPORRE I DEBITI DEI CONDOMINI NEGLI SPAZI COMUNI NE COSTITUISCE VIOLAZIONE. IL CONDOMINIO DEVE RISARCIRE I DANNI
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La seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011 ha precisato che anche ai condomini tocca adeguarsi alla disciplina sulla privacy. Secondo i giudici di legittimità costituisce un illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali “le posizioni di debito” di inquilini e proprietari. La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un condomino che aveva chiesto di essere risarcito dall’amministratore del condominio per violazione della privacy dopo l’affissione in uno spazio comune, l’androne del palazzo, dei dati relativi ai debiti che questo non aveva ancora saldato. Sia il Tribunale civile di Napoli che la Corte d’Appello avevano rigettato le sue richieste. I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo prevalenti le esigenze di privacy dei singoli condomini rispetto a quelle di efficienza dell’amministrazione condominiale e riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per illiceità del comportamento tenuto. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui “la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino”. Peraltro i giudici della Cassazione ritengono che “fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l´affissione nella bacheca dell´androne condominiale, da parte dell´amministratore, dell´informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un´indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice” |
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