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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Gennaio 2011
 
   
  MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI: LA NORMATIVA

 
   
  Lo scorso 20 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, che contiene disposizioni in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali. Il provvedimento dà attuazione all’art. 60 della legge delega n. 69/2009, di riforma del processo civile e alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/Ce in materia di mediazione. Le nuove norme introducono nel nostro ordinamento uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia civile e commerciale aventi a oggetto diritti disponibili (ad es. Diritti di proprietà, di obbligazione, sui beni immateriali ecc.), comprese quelle relative ai rapporti di diritto privato tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati. Lo strumento, volontario e informale, consente alle parti, assistite da un soggetto terzo e qualificato, di giungere alla composizione di una lite in tempi certi e brevi. La ratio dell’istituto è di deflazionare il contenzioso davanti ai tribunali attraverso un sistema alternativo e complementare al tradizionale processo davanti al giudice - il decreto equipara, sotto il profilo degli effetti esecutivi, l’atto di conciliazione alla sentenza di condanna - e di garantire risposte celeri e adeguate alla domanda di giustizia di imprese e cittadini. Alcune disposizioni del decreto sono state immediatamente operative, altre invece saranno efficaci dal 20 marzo 2011. L’art 23 del decreto ha abrogato i procedimenti conciliativi in materia societaria, disciplinati dal decreto legislativo n. 5/2003, ma lascia inalterata la disciplina dei sistemi di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria (art. 128-bis, d.Lgs. N. 385/1993 – Tub - e d.Lgs n. 179/2007, emanati in attuazione della legge n. 262/2005) e quella dei procedimenti di conciliazione e mediazione obbligatori per effetto di disposizioni vigenti (ad es. In materia di contratti di sub-fornitura nelle attività produttive o di telecomunicazioni). Le nuove norme sono coordinate anche con la disciplina dell’azione di classe ex art. 140-bis del Codice del Consumo, in particolare con il comma 15 dell’art. 140-bis, che subordina l’efficacia delle eventuali transazioni intervenute tra chi promuove l’azione di classe e l’impresa convenuta al consenso espresso manifestato dai singoli consumatori-utenti che abbiano aderito all’azione. L’art. 15 del decreto prevede infatti che la conciliazione, intervenuta all’esito del procedimento di mediazione e dopo la scadenza del termine per l’adesione dei singoli consumatori-utenti all’azione di classe, è efficace sia per il promotore che per gli aderenti che vi abbiano espressamente consentito  
   
 

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