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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Gennaio 2011
 
   
  L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

 
   
  La mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, che assiste le parti nella ricerca di un accordo idoneo a risolvere una controversia (cd. Mediazione facoltativa), ovvero nella formulazione di una proposta (cd. Mediazione aggiudicativa) diretta allo stesso fine. La disciplina contenuta nel decreto è prevalentemente modellata sulla mediazione facoltativa, in quanto tipologia che il legislatore preferisce. La mediazione costituisce espressione della libertà negoziale delle parti, in quanto consente loro di risolvere in modo autonomo e consensuale una controversia. Ne è conferma la mancanza di poteri decisionali e coercitivi in capo al mediatore, il quale si limita ad agevolare le parti nella ricerca di un accordo soddisfacente. Il procedimento di mediazione ha natura volontaria. La volontarietà consiste nel fatto che le parti sono libere di farvi ricorso (o di aderirvi quando sollecitate dalla controparte), evitando così l’azione giudiziaria, e di definire il contenuto dell’accordo risolutivo della lite nel modo che reputino più conveniente. La volontarietà caratterizza la mediazione anche quando questa è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto è rimessa comunque alle parti la facoltà di accettare/rifiutare le soluzioni prospettate dalla controparte o, se richiesto, dal mediatore. La mediazione si distingue così sia dall’arbitrato che dalla transazione (art. 1965 c.C.), anch’essi strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio. Infatti, con l’arbitrato la lite è rimessa al giudizio dell’arbitro, il quale decide secondo diritto o, nel caso in cui le parti ne facciano richiesta, secondo equità (art. 822 c.P.c.), con la mediazione le parti risolvono autonomamente la controversia e al mediatore è affidato esclusivamente il compito di assisterle, in modo da favorire l’accordo conciliativo. La transazione, invece, è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite (o la prevengono), e si distingue dalla mediazione, in quanto si perfeziona con il mero incontro della volontà delle parti, senza l’intervento di soggetti terzi  
   
 

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