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Notiziario Marketpress di
Lunedì 31 Gennaio 2011 |
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TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE: OBBLIGATORIA, DELEGATA DAL GIUDICE E FACOLTATIVA
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La mediazione obbligatoria che sarà efficace a partire dal prossimo 20 marzo 2011 e troverà applicazione ai processi iniziati successivamente a tale data. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, la mediazione è condizione necessaria per poter iniziare un giudizio, pena l’improcedibilità della domanda, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Pertanto, la parte che intende agire in giudizio in uno di questi ambiti ha l’onere di avviare il procedimento di mediazione prima di presentare la domanda giudiziale. L’improcedibilità della domanda può essere eccepita dal convenuto ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Se il giudice accerta che il procedimento conciliativo non è stato avviato, concede alle parti quindici giorni per presentare la domanda di mediazione e fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata del procedimento, vale a dire quattro mesi. Qualora, invece, il giudice rilevi che il procedimento è stato iniziato ma non si è ancora concluso, rinvia l’udienza all’esito della mediazione. Se ne desume che la mediazione obbligatoria non comporta la sospensione del processo già instaurato, ma un suo mero differimento, per cui, qualora il procedimento non dovesse avere esito favorevole, non sarà necessario un atto formale per la riassunzione del processo. L’obbligatorietà non opera per le azioni inibitorie e risarcitorie ex artt. 37, 140 e 140-bis del Codice del Consumo che abbiano ad oggetto uno dei rapporti per i quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. Per le azioni inibitorie tale esclusione si giustifica in quanto la relativa disciplina già contempla una condizione di procedibilità, vale a dire la diffida al soggetto responsabile (art. 140, co. 5, del Codice del Consumo) e un tentativo facoltativo di conciliazione (art. 140, co. 2 e ss.). Lo svolgimento della mediazione non impedisce la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. E’ invece immediatamente operativa la mediazione obbligatoria prevista da un contratto, dallo statuto o dall’atto costitutivo di un ente (cd. Clausola di mediazione o conciliativa), il cui svolgimento è reso obbligatorio dalla comune volontà delle parti. La mediazione delegata dal giudice. I giudice, tenuto conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione della stessa e del comportamento delle parti, può invitarle a risolvere la lite davanti un organismo di mediazione. L’invito può essere rivolto alle parti anche in sede di giudizio d’appello, purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. In questi casi occorre che le parti aderiscano all’invito del giudice: se ciò accade, quest’ultimo fissa una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo per lo svolgimento del procedimento, assegnando contestualmente 15 giorni per la proposizione dell’istanza di mediazione. La mediazione facoltativa. In tutte le altre controversie civili e commerciali, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, la mediazione può essere liberamente scelta dalle parti, prima o durante lo svolgimento del giudizio. A tal fine, non è necessario un preventivo accordo tra le parti in lite, dal momento che chiunque può accedere alla mediazione per tentare di risolvere la controversia, utilizzando il procedimento disciplinato dal decreto e invitando gli altri soggetti coinvolti a parteciparvi. Se la controparte (o le controparti) non raccoglie l’invito e rifiuta ingiustificatamente di partecipare alla mediazione, il giudice, nel successivo giudizio che abbia ad oggetto la medesima questione, può desumere da questo comportamento argomenti di prova |
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