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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Gennaio 2011
 
   
  GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

 
   
  Il decreto affida la mediazione a organismi costituiti nell’ambito di enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza. Gli organismi, per poter svolgere tale attività, devono essere iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e istituito dal Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010. L’iscrizione è subordinata a un’autorizzazione rilasciata dal responsabile del registro ministeriale, che verifica la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 4 del Decreto ministeriale. Ai fini dell’iscrizione nel registro, gli organismi trasmettono al Ministero della Giustizia la necessaria documentazione, vale a dire la domanda di iscrizione (redatta secondo il modello approvato dal responsabile del registro), il codice etico, il regolamento di procedura e la tabella delle indennità. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, l’elenco dei mediatori disponibili a svolgere l’attività di mediazione per l’organismo e la scheda di valutazione del servizio. La trasmissione della domanda e dei relativi allegati al Ministero deve avvenire con modalità, anche telematiche, che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento. Il procedimento di iscrizione si conclude entro 40 giorni dal ricevimento della domanda. Se entro questo termine il responsabile del registro non provvede, si procede comunque all’iscrizione dell’organismo richiedente. Al Ministero della Giustizia è attribuita la vigilanza sugli organismi di mediazione iscritti, il potere di provvedere alla sospensione e alla cancellazione degli organismi stessi dal registro, nonché il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione  
   
 

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