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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Gennaio 2011
 
   
  IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

 
   
  Il decreto individua i principi generali del procedimento di mediazione, la cui disciplina di dettaglio è invece rimessa, come visto, ai singoli organismi conciliativi. I procedimento non è soggetto ad alcuna formalità, per cui seguirà la scansione dettata dal regolamento di procedura dell’organismo prescelto dalle parti. Il procedimento viene avviato mediante il deposito della domanda presso uno degli organismi iscritti nel registro ministeriale e, per non alimentare contenziosi, non sono previsti specifici criteri di competenza, per cui le parti sono libere di presentare la domanda presso l’organismo che ritengano più idoneo. Il principio viene peraltro parzialmente mitigato dal fatto che la mancata partecipazione al procedimento è elemento che il giudice può valutare nella successiva fase contenziosa, a condizione che non sussista un giustificato motivo, individuabile anche nella notevole distanza territoriale tra la sede dell’organismo e la parte assente. Nel caso in cui vi siano più domande di mediazione aventi a oggetto la medesima controversia, il procedimento si svolge davanti all’organismo presso cui è stata proposta la prima domanda e, per individuarne il tempo, si tiene conto della data in cui la controparte ha ricevuto la relativa comunicazione. La domanda di mediazione deve quindi essere presentata per iscritto (o perlomeno documentata con un verbale, redatto al momento del deposito) e indicare l’organismo prescelto, le parti della controversia, l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa. Al fine di assicurare la necessaria celerità al procedimento, si prevede poi che questo debba concludersi entro quattro mesi, che decorrono dal deposito della domanda o, nel caso di mediazione demandata dal giudice, dalla scadenza del termine fissato da quest’ultimo per l’avvio della procedura. I quattro mesi previsti per lo svolgimento della mediazione non rilevano ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto ciò anche qualora il giudice disponga il rinvio della causa dopo aver accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria o la sua mancata conclusione. Una volta ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo nomina un mediatore e fissa entro quindici giorni il primo incontro tra le parti. Per le controversie che richiedono particolari competenze tecniche possono essere nominati uno o più mediatori ausiliari, ovvero è prevista la facoltà per il mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tenuti dai Tribunali. Il ricorso agli ausiliari costituisce la prima opzione disponibile nelle ipotesi di controversie di particolare complessità: solo laddove non sia possibile procedere in questo modo il mediatore si avvarrà dei consulenti tecnici. La nomina di uno o più ausiliari non incide sulle spese di mediazione. I compensi spettanti ai consulenti costituiscono una distinta - e ulteriore - voce di costo. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate, anche a cura della parte che assume l’iniziativa, all’altra parte coinvolta con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Dal momento della comunicazione, l’istanza di mediazione interrompe e sospende la prescrizione fino al termine del procedimento, allo stesso modo della domanda giudiziale, e produce l’effetto impeditivo sulla decadenza dei diritti. A quest’ultimo riguardo, per evitare che vengano reiterate una serie di istanze al solo fine di differire nel tempo il termine di decadenza, il decreto precisa anche che l’effetto impeditivo appena citato può verificarsi per una sola volta. Il decreto contiene poi disposizioni dirette ad assicurare la riservatezza e la successiva inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’ambito del procedimento. Al riguardo, va infatti considerato che una delle tecniche su cui il mediatore può far leva per addivenire a un accordo è di sentire le parti in sessioni separate, che gli consentono di acquisire informazioni che non verrebbero rivelate in presenza della controparte, ma che possono risultare utili per la soluzione della controversia. Il mediatore non può quindi essere ascoltato come testimone sul contenuto delle suddette informazioni e dichiarazioni nel giudizio che segue all’insuccesso della mediazione, né tantomeno sulle stesse può essere deferito giuramento decisorio. Il segreto professionale cui è tenuto il mediatore è tutelato anche sul piano penale, in quanto il decreto, nel prevedere che lo stesso non possa essere chiamato a deporre sul contenuto delle informazioni e dichiarazioni, gli estende le garanzie assicurate al difensore dall’art. 103 c.P.p. E quelle riservate dall’art. 200 c.P.p. A soggetti che esercitano determinati uffici o professioni. Questi specifici presidi posti a tutela della riservatezza rappresentano, nelle intenzioni del legislatore, uno dei punti qualificanti della nuova disciplina, in quanto diretti a superare possibili reticenze dei soggetti coinvolti nella rivelazione di informazioni inerenti alla controversia e, quindi, a favorire la buona riuscita della mediazione  
   
 

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