Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Gennaio 2011
 
   
  IL TAR DELLA CALABRIA RIGETTA IL RICORSO CONTRO LA REGIONE SUL BANDO DI EDILIZIA SOCIALE

 
   
  Catanzaro, 17 gennaio 2011 - Il Dipartimento “Lavori Pubblici” della Regione comunica che la Seconda sezione del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Calabria, nella seduta del dodici gennaio scorso, ha emesso le Ordinanze con le quali vengono respinte le istanze incidentali “di sospensione del provvedimento”, presentate da alcune imprese e cooperative edilizie contro la Regione, relativamente al provvedimento del Dirigente Generale dei Ll.pp., avente ad oggetto il Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà. In sostanza il Dipartimento “Lavori Pubblici”, in autotutela, aveva annullato tutti gli atti della procedura selettiva adottati in esecuzione a questo bando. Il Tar Calabria, accogliendo le motivazioni della Regione, rappresentate dall’avv. Giovanni Spataro del Foro di Cosenza, ha, quindi, rigettato i ricorsi presentati dall’impresa “Gatto” e dal Consorzio “Abitacoop”. Secondo il Tar, infatti, “non sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 c.P.a. In quanto il ricorso non presenta profili di fondatezza”. Per il Tribunale amministrativo “il provvedimento di auto annullamento risulta adeguatamente motivato, essendo stati rappresentati i numerosi aspetti di illegittimità in cui è incorsa la procedura annullata e le ragioni per cui l’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa sia stato considerato prevalente rispetto all’affidamento dei soggetti destinatari del finanziamento”. Il Tar continua affermando che “il procedimento di autotutela si è svolto nel rispetto delle garanzie minime di contraddittorio con le imprese interessate ed entro un termine ragionevole dalla conclusione della procedura” e afferma ancora “che il provvedimento impugnato non è stato adottato dal funzionario in asserito conflitto di interesse”. “Abbiamo sempre creduto – ha detto il Dirigente Generale dei Llpp Giovanni Laganà – nella legittimià e nella correttezza degli atti emanati che sono stati adottati, esclusivamente, nell’interesse della Regione e che ora hanno trovato pieno accoglimento da parte della Giustizia amministrativa”. Soddisfazione per il provvedimento emesso dal Tar è stata espressa dall’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Gentile.“si tratta – ha detto - di un’Ordinanza che ribadisce la serietà con cui l’Assessorato si è mosso su un argomento così tanto delicato, perché si trattava di rimettere sui binari della legalità e della trasparenza i termini di un bando pubblico che prevedeva l’investimento della considerevole somma di circa centocinquata milioni di euro”.  
   
 

<<BACK