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Notiziario Marketpress di Martedì 18 Gennaio 2011
 
   
  IN VIGORE DAL 28 GENNAIO 2011 GLI INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

 
   
  Roma, 18 gennaio 2011 - Contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell´Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all´estero e che decidono di rientrare in Italia, attraverso la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito è la finalità della Legge n. 238 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2011. I benefici fiscali – spettano dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai benefici i cittadini dell´Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) i cittadini dell´Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d´origine, hanno svolto continuativamente un´attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell´Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un´attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall´assunzione o dall´avvio dell´attività; b) i cittadini dell´Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d´origine, hanno svolto continuativamente un´attività di studio fuori di tale Paese e dell´Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più , conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un´attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall´assunzione o dall´avvio dell´attività. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d´impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell´imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 %, per le lavoratrici; b) 30%, per i lavoratori. Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all´estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. Le pratiche necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche sono curate dagli uffici consolari italiani. Alle persone che rientrano in Italia è garantita l´attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all´estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. Le regioni, nell´ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti interessati una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell´Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.  
   
 

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