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Notiziario Marketpress di
Giovedì 20 Gennaio 2011 |
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LA POSIZIONE DI ITALCOGEN, ADERENTE A ANIMA/CONFINDUSTRIA, IN MERITO AL RECENTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SULLA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI.
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Milano, 20 gennaio 2011 - Italcogen crede che l’ Efficienza Energetica può svilupparsi in un mercato competitivo e libero con regole e leggi , per quanto possibile, semplificate ed applicabili in tempi ragionevoli. Per questo le associazioni confindustriali del settore chiedono alle istituzioni di attivare un confronto diretto, aperto e costruttivo finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici di settore, che rispettosamente chiediamo siano inseriti in specifici provvedimenti/emendamenti: rimuovere qualsiasi tipo di onere (art. 33 comma 5 L. 99/2009) sull’energia cogenerata ad alto rendimento Car) in particolare se utilizzata sullo stesso sito di produzione; ridefinire ed allargare gli ambiti di applicabilità dei Seu (Sistema Efficiente di Utenza) in linea con quanto previsto dalla recente Direttiva 2009/72 Ce con specifico riferimento ai “Sistemi di distribuzione Chiusi” (art.28 Dir Ue 2009/72); modulare il sistema degli incentivi alla cogenerazione Car con una logica che massimizzi il rapporto benefici/investimenti . In altri termini capire come rimodulare gli incentivi per il “Sistema” che produce nel suo insieme un miglioramento della Efficienza Energetica: premiando con incentivi specifici le cogenerazioni Car che implementano la competitività di un processo produttivo, di un comprensorio industriale e dell’utilizzo bilanciato fra calore/freddo tecnologico destinato al processo produttivo e il calore per teleriscaldamento I requisiti necessari affinché una unità di cogenerazione messa in esercizio a partire dal 01.01.2011 sia considerata ad alto rendimento sono quelli già definiti negli allegati I, Ii, Iii e Iv del D.l. 8 febbraio 2007 n. 20, denominata “modalità Pes”. Nei precedenti incontri con il Mise nelle ipotesi ai fini del Decreto Attuativo del D.lgs. 20/2007 è stato esplicitamente indicato che "sono fatti salvi i diritti acquisiti " (vedasi incontro del 3 agosto 2010 e relativo resoconto). In merito a questo punto è stato convenuto che l´intenzione / posizione del Mise per gli impianti entrati in esercizio prima del 2007 è la seguente: per tali impianti il rispetto dei criteri di riconoscimento di regime cogenerativo stabiliti dalla deliberazione Aeeg 42/02 (e successive), cioè indice Ire > 5% o Ire > 10% ed indice Lt> 15% deve comportare i relativi benefici attualmente previsti (esenzione dall´acquisto dei Cv e priorità di dispacciamento), anche dopo l´entrata in vigore della Car, e che l´eventuale riconoscimento della Car secondo il D.lgs. 20/2007 e relativo decreto attuativo avrebbe comportato l´attribuzione degli ulteriori incentivi previsti (Tee). Infatti nel resoconto dell´incontro del 3 agosto è indicato che: "È stato inoltre esplicitato che ’incentivo in questione è da considerasi come aggiuntivo e non sostitutivo ad altri Tee e/o altri eventuali regimi di sostegno applicabili alla cogenerazione che rispetti i criteri Ire e Pes." Su questo punto non vi sono indicazioni, nella bozza del Dm, né per quanto riguarda i diritti acquisiti, né per quanto riguarda la possibilità, per gli impianti entrati in esercizio prima del 2007, di accedere alle ulteriori misure di incentivazione nel caso risultassero anche cogenerativi ad alto rendimento. Dato che questo decreto ha il compito di far partire, finalmente, il regime di sostegno alla cogenerazione che lo lamenta da anni, un’indicazione chiara nel Decreto sul mantenimento dei diritti acquisiti in termini di “entità del sostegno non inferiore all’equivalenza economica che si aveva con il precedente regime alla data di entrata in esercizio dell’impianto” appare a questo punto doverosa, oltre che legittima, per non creare fraintendimenti ed evitare potenziali situazioni critiche. Inoltre va precisato che il nuovo regime di sostegno deve apportare un incremento netto alla cogenerazione, visto che è esattamente di questo che si è discusso in tutti i mesi di gestazione del decreto: in mancanza di tale precisazione che deve trovare il riscontro sulle modalità tecniche proposte dal decreto, è evidente che non si spiegherebbe il significato stesso del decreto e le lamentele del settore circa la “disattenzione normativa” della quale è vittima. Il mantenimento del riferimento del benchmark europeo nei termini di riconoscimento dei regimi di sostegno al miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali per evitare una distorsione del mercato, soprattutto per il settore industriale dove verrà applicato. Mantenimento dei diritti acquisiti agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 20/2007 che rispettino i criteri dell’Ire e non del Pes.". Tale posizione è riportata nello schema del decreto e si da la fase transitoria fino all’entrata in vigore del presente decreto. Questo ostacola nuove installazioni cogenerative, che trovandosi impossibilitate dopo l’entrata in vigore del decreto a godere dei benefici, avrebbero anche una grave lesione del diritto di concorrenza rispetto ad altri colleghi europei. Mantenere l’attuale meccanismo dei Tee “titolo di efficienza energetica” per gli usi finali eliminando distorsioni quali l’esenzione degli obblighi in capo ai distributori elettrici se coinvolti in progetti di “smart grid”, dato che i benefici nell’uso finale non sono stati ancora dimostrati. La cumulabilità degli incentivi finora riconosciuti a esclusione del riconoscimento dei Certificati Verdi va mantenuta come peraltro la disciplina dei Tee lo consente. Si chiede d’inserire nel decreto le tecnologie utili al recupero termico destinato a fini energetici. La micro cogenerazione è la più penalizzata dato che non si capisce come funziona il meccanismo della certificazione di prodotto, da chi deve essere emessa, con quali valori di riferimento e come il calcolo delle ore di funzionamento permetta di legare la produzione di calore da cogenerazione. Questo rende impraticabile l’incentivazione alla micro cogenerazione. |
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