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Notiziario Marketpress di Martedì 01 Febbraio 2011
 
   
  EMILIA ROMAGNA: ESENZIONE DAL TICKET PER VISITE ED ESAMI, NUOVE MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE

 
   
   Bologna, 1 febbraio 2011 – Cambia la modalità per certificare l’esenzione dal ticket in base al reddito per visite ed esami specialistici, ma c’è tempo fino al prossimo 1° maggio per adeguarsi alle novità previste da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2009. Secondo la nuova modalità, le persone che hanno diritto all’esenzione per reddito devono essere in possesso di un apposito certificato che viene rilasciato all’Azienda Usl di residenza. Sulla base di questo certificato, il medico che prescrive visite o esami specialistici indica il diritto all’esenzione sulla ricetta di prescrizione. Tale modalità diviene obbligatoria dal 1° maggio e da questa data non sarà più possibile autocertificare il diritto all’esenzione al momento della prenotazione di una visita o di un esame, come avviene ora. Il periodo di transizione – da febbraio ad aprile – è stato previsto dalla Regione per consentire una corretta informazione ai cittadini interessati alle nuove modalità e per dare il tempo alle Aziende sanitarie, ai medici e pediatri di famiglia e agli altri specialisti che prescrivono visite ed esami, di adeguare la loro organizzazione. Ciò significa che in questo periodo la vecchia e la nuova procedura convivono: fino al 30 aprile, dunque, le persone esenti per reddito dal pagamento del ticket, fino a che non sono in possesso del certificato di esenzione per reddito, possono continuare ad autocertificare la propria condizione nel momento in cui prenotano visite ed esami. Il certificato di esenzione per reddito Da domani, 1° febbraio, le persone esenti per reddito possono iniziare a richiedere il certificato di esenzione per reddito alla propria Azienda Usl recandosi personalmente agli sportelli o delegando per iscritto una persona di fiducia. Per avere il certificato devono compilare un apposito modulo di autocertificazione, scaricabile anche dal portale del Servizio sanitario regionale Saluter all’indirizzo: www.Saluter.it/servizi/esenzione-ticket-per-reddito. Il certificato ha validità annuale (con scadenza al 31 dicembre) e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni, ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le persone con più di 65 anni, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl. Per sapere dove andare per avere il certificato di esenzione per reddito e avere tutti gli approfondimenti eventualmente necessari, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30); è possibile inoltre consultare la Guida ai servizi, scrivendo nel campo cerca “esenzione ticket per reddito”, nella homepage del portale Saluter www.Saluter.it/servizi-ai-cittadini e nelle homepage di tutti i siti delle Aziende sanitarie. La campagna informativa Per informare i cittadini sulla nuova modalità di certificazione del diritto all’esenzione e per accompagnare questo periodo di transizione in cui convivono regole vecchie e nuove, la Regione ha realizzato una campagna informativa che prevede depliant e locandine (diffusi già a partire dai prossimi giorni negli studi di medici e pediatri di famiglia, nelle sedi dei Cup e degli Uffici relazioni con il pubblico, nelle sale di attesa delle strutture sanitarie, nei Pronto soccorso) e brevi filmati da proiettare nei monitor delle sale di attesa dei servizi sanitari (diffusi a partire dalle prossime settimane). I materiali informativi saranno inoltre diffusi nelle sedi delle organizzazioni sindacali. Chi ha diritto alla esenzione per reddito Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito: - le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro; - chi ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a carico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; - i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occupati, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a carico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.  
   
 

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