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Notiziario Marketpress di Venerdì 04 Febbraio 2011
 
   
  SIRACUSA: LOMBARDO, "MAI ESPRESSA CONTRARIETA´ AL PORTO TURISTICO

 
   
  Palermo - Con riferimento all´articolo pubblicato a pagina 22, in cronaca di Siracusa nel Giornale di Sicilia dell´1 febbraio, il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, precisa che: "all´onorevole Bufardeci sono state riferite informazioni distorte in ordine a quanto argomentato da me e dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell´identita´ siciliana relativamente al porto turistico in corso di realizzazione all´interno del porto Grande di Siracusa in occasione del convegno su Beni paesistici e parco degli Iblei, svoltosi a Siracusa domenica 30 gennaio". "Nessuno, infatti - spiega Lombardo - ha sostenuto, in quella occasione, l´illegittimita´ del porto turistico "Marina di Archimede", ma unicamente della connessa edificazione di un albergo entro la fascia di 150 m. Dalla battigia, incompatibile con il disposto dell´art.15, comma 1 lett. A), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che prescrive che in tutte le zone omogenee [degli strumenti urbanistici generali comunali] ad eccezione delle zone A e B, […] le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonche´ la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi gia´ realizzati". "L´albergo e´ previsto in un´area di ripascimento o al suo immediato ridosso che non ricade in zona A o B del vigente strumento urbanistico - ricorda Lombardo - e la procedura approvativa adottata per il porto turistico, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, non consente alcuna deroga a normativa primaria vigente nel territorio della Regione Siciliana, quale quella sopra riportata". Inoltre, per il presidente, "La deroga a una norma regionale puo´, infatti, discendere esclusivamente da altra norma regionale, nel caso contemplata nell´art. 89, comma 11, della legge 3 maggio 2001, n. 6: Con l´osservanza delle procedure previste dall´articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell´articolo 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonche´ ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalita´ degli stessi complessi. Il comma successivo disapplica la norma per l´esecuzione delle opere da eseguirsi all´interno dei porti, fattispecie che implica rapporto di funzionalita´ tra l´opera e il porto non ricorrente nel caso di un albergo. Naturalmente la questione rileva ogni altra analoga previsione a Siracusa come in qualunque altra parte dell´isola".  
   
 

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