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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Febbraio 2011 |
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GIUSTIZIA ITALIANA: LA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE LA NATURA TRIBUTARIA DEL CONTRASSEGNO SIAE E LA CONSEGUENTE GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO
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Con ordinanza n. 1780 depositata il 26 gennaio 2011 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato che il contrassegno Siae ha natura tributaria e questo elemento servirebbe a radicare la giurisdizione delle commissioni tributarie, indipendentemente dal nomen iuris che viene attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta. Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto da Siae nelle more di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che vedeva contrapposte la società di gestione collettiva del diritto d´autore da una parte, e una società dall’altra che ha richiesto di quanto da essa pagato nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 per il contrassegno apposto sui supporti multimediali ai sensi dell´art. 181-bis, L. N. 633 del 1941. Evidentemente la richiesta di rimborso riguarda il costo vivo del cd. "bollino", come stabilito dai regolamenti vigenti, e non certo il compenso per l´autorizzazione a utilizzare i contenuti tutelati dalla Siae. Partendo da una definizione data dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza dell’8 novembre 2007 in causa C-20/05), le Sezioni Unite hanno spiegato che il contrassegno ha la funzione di autentificazione del prodotto ai fini della commercializzazione, in modo da garantire al consumatore che il prodotto acquistato è legittimo e non è un prodotto pirata. La Corte ha poi precisato che la doverosità della prestazione e il collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante attribuiscono al contrassegno Siae natura tributaria. Ciò comporta, restando comunque irrilevante il nomen iuris attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta, alla luce della nuova formulazione dell´art. 2, D.lgs. N. 546 del 1992, l´attribuzione delle controversie relative al contrassegno Siae alla giurisdizione del giudice tributario, alla quale, intatti, appartengono tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati |
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