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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Marzo 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LE DEROGHE DELLA REGIONE SARDEGNA ALLA PROTEZIONE UCCELLI VIOLANO DIRETTIVA UE

 
   
  La direttiva 79/409 vieta in maniera generale di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico. Qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, essa autorizza tuttavia delle deroghe, a determinate condizioni. La legge regionale sarda n. 2/2004 definisce le modalità delle deroghe. L’assessore regionale all’ambiente - ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della legge n. 221/ 2002, e della direttiva 79/409 - con proprio decreto, consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che provocano gravi danni alle colture agricole in atto. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo. Qualora vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o siano venute meno determinate condizioni, l’Assessore all´ambiente, sentiti l’Assessore per l’agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l’attività di prelievo. La legge regionale n. 2/2004 è stata emendata con legge regionale n. 4/2006. La Commissione europea ha ritenuto che la legge regionale n. 2/2004 non rispettasse la direttiva e che fosse fonte di atti applicativi anch’essi in contrasto con essa. Essa chiede alla Corte di giustizia Ue di constatare che, poiché la Regione Sardegna ha adottato e applica una normativa sulle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni enunciate dalla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva stessa. (Il ragionamento che la Commissione consacra alla legge regionale n. 2/2004 deve essere inteso come riferito alla legge regionale n. 2/2004 emendata, adottata prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato e ritenuta perpetuare l’inadempimento denunciato inizialmente.) La Commissione sostiene che la legge regionale n. 2/2004 emendata continui a non impedire l’adozione di atti carenti sul piano della giustificazione e della motivazione delle deroghe. Inoltre, continuerebbe a non prevedere l’obbligo di indicare, nei provvedimenti in deroga, le condizioni stabilite dalla direttiva. Il fatto che la legge preveda che l’Istituto nazionale per la fauna selvatica verifichi il rispetto della direttiva non garantirebbe che tali elementi e condizioni siano menzionati nei singoli provvedimenti di deroga. Ad esempio, il decreto n. 2225/Deca/3 avrebbe autorizzato l’abbattimento di un determinato numero di cormorani durante il mese di febbraio 2009, per evitare i danni causati dal transito di tale specie alle produzioni ittiche, senza tuttavia fornire indicazioni sufficienti circa l’entità dei danni né traccia della ricerca di soluzioni alternative. Questo stesso decreto avrebbe per di più autorizzato il prelievo cinegetico in deroga, senza il parere dell’organismo scientifico preposto a tal fine e senza menzionare le condizioni. A) La verifica dell´assenza di soluzioni alternative soddisfacenti (art. 9, n. 1, dir 79/409) Un provvedimento nazionale che preveda la possibilità di una deroga senza fare alcun riferimento al fatto che una tale deroga può essere concessa solo nel caso in cui non vi sia un’altra soluzione soddisfacente non è conforme alla direttiva. Peraltro, la circostanza che il decreto n. 2225/Deca/3 non fornirebbe indicazioni sufficienti circa l’entità dei danni causati dal cormorano alle produzioni ittiche, non dimostra che la legge regionale n. 2/2004 emendata consenta all’assessore regionale di concedere prelievi in deroga di specie protette in assenza delle condizioni necessarie, vale a dire senza che vi siano in concreto gravi rischi per la fauna ittica. Infatti, detta disposizione, nella misura in cui prevede che l’assessore regionale autorizzi il prelievo in deroga ai soli fini enunciati all’art. 9 della direttiva 79/409, si riferisce a tutti gli obiettivi di cui all´art. 9 n. 1, lett. A)-c), in particolare di prevenire gravi danni alla pesca. Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto su questo punto. B) Indicazioni da menzionare nelle deroghe (art. 9, n. 2, dir 79/409) Queste indicazioni hanno lo scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la vigilanza dalla Commissione. Costituendo la deroga un regime eccezionale, i criteri devono essere di stretta interpretazione e l’onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, deve gravare sull’autorità che ne prende la decisione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni della direttiva. In assenza di una disposizione di diritto interno che imponga all’assessore regionale competente - nella decisione che autorizza il prelievo in deroga - di menzionare dette indicazioni, non può ritenersi garantito che ogni intervento sia autorizzato in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: Poiché la Regione Sardegna ha adottato e applica una normativa relativa all’autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le derivano dall’art. 9 di detta direttiva. (Sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2011 nella causa C-508/09, Commissione europea/ Italia)  
   
 

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