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Notiziario Marketpress di Martedì 22 Marzo 2011
 
   
  PRECURSORI DI DROGE, RECEPITA LA NORMATIVA EUROPEA

 
   
  Roma, 22 marzo 2011 - Dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio dei Ministri ha approvato, oggi, in via definitiva, il decreto legislativo recante“Attuazione dei Regolamenti (Ce) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma della legge 4 giugno 2010, n. 96”. Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici (come ad esempio la produzione di solventi, profumi, prodotti per l´igiene) e commercializzate in modo del tutto lecito (ad. Esempio l´acetone) anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi. Il decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita al Governo (articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009) per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento alla normativa europea del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). Il termine per l’esercizio di tale delega sarebbe scaduto il 10 gennaio 2011, ossia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge Comunitaria 2009; tuttavia, poichè il termine per l’espressione del parere parlamentare (22 gennaio 2011) è successivo a tale termine, quest’ultimo, in base all’articolo 1 della legge comunitaria, è stato prorogato di 90 giorni (10 aprile 2011). Il decreto legislativo si compone di quattro articoli: L’articolo 1 modifica del testo Unico sui stupefacenti; L’articolo 2 modifica la legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall´Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001). L´articolo 3 reca l’entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo della sua pubblicazione in G.u. L´articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. L´art.1, in particolare, sostituisce per intero l´art.70 del Testo Unico (comma a), abolisce il comme 2-bis dell´art.73 (comma b), in quanto le sanzioni vengono inglobate nel nuovo art.70, modifica l´art.74 (comma c), relativo all´associazione finalizzata al traffico illecito, e l´art.83 (comma d); inoltre, poichè nel nuovo art. 70 la nuova definizione di precursori di droghe rimanda alle sostanze classificate nell´ allegato 1 del regolamento (Ce) n.273/2004 e nell´allegato del regolamento (Ce) n.111/2005, gli allegati 1 e 2 del Testo Unico sono abrogati, mentre l´allegato 3 viene interamente sostituito con l´allegato 3 del decreto legislativo. Il nuovo art. 70 del T.u. Definisce quindi come precursori di droghe le "sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope [...] individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (Ce) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (Ce) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze". A seconda che gli operatori vogliano immettere sul mercato (immagazzinare, fabbricare, produrre, trasformare, commerciare, distribuire o intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità), esportare o importare le sostanza classificate nella categoria 1, 2 o 3 sono previste diversi tipi di obblighi e sanzioni.  
   
 

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