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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Marzo 2011 |
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PARTITA LA NUOVA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
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Lunedì scorso, 21 marzo 2011, ha avuto inizio la procedura di conciliazione obbligatoria delle controversie civili e commerciali. La mediazione civile è favorita da organismi di conciliazione, (autorizzati e vincolati al Ministero della Giustizia). Se la mediazione tra le parti non dovesse avere buon esito entro il termine di 120 giorni, le parti andrebbero in tribunale. Ricordiamo che la conciliazione è stragiudiziale quando le parti in contrasto raggiungono un accordo "amichevole" con l´aiuto di un terzo senza dover così poi avviare una procedura giudiziaria. La conciliazione è invece giudiziale quando l´accordo arriva nel corso di una causa ed il terzo è il giudice adito. Il terzo, quando non è il giudice, può essere un professionista, abilitato da uno specifico corso ad essere "mediatore" o "conciliatore". Il terzo deve essere indipendente e collocarsi in posizione imparziale rispetto all´argomento discusso. Il terzo deve essere trasparente comunicando alle parti i limiti della sua competenza, le caratteristiche del procedimento, i suoi costi, ecc. Nel corso del procedimento le parti devono poter esprimere tutte le proprie ragioni e presentare dichiarazioni di esperti esterni. Le parti possono agire anche senza avvocato, i costi devono essere ridotti e la durata breve. La decisione viene proposta dal terzo ed è vincolante solo se accettata da tutte le parti. La conciliazione obbligatoria è regolata, nel rispetto dei dettami europei, dal Decreto legislativo n. 28/2010 e dal Decreto attuativo 18/10/2010 del Ministero di Giustizia. Le materie per le quali è entrata in vigore l´obbligatorietà della mediazione civile riguardano: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obbligatorietà per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. "La mediazione? Semplice ed efficace" recita lo slogan della campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere alla cittadinanza lo strumento giuridico della mediazione civile per la risoluzione delle controversie, come alternativa al processo ordinario. Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in tribunale, con la conseguenza di veder ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione civile, infatti, è lo strumento scelto per ´´deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo´´, ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009 che ha visto l’approvazione dello schema di decreto legislativo. Il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, dopo aver acquisito i prescritti pareri da parte delle commissioni parlamentari. Il procedimento di mediazione, non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non possono essere utilizzate in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore è tenuto al segreto professionale su di esse. Inoltre, il mediatore è nominato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda presso l’organismo di mediazione e il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Sono previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà |
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