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Notiziario Marketpress di Giovedì 24 Marzo 2011
 
   
  STATUTO REGIONALE DEL MOLISE, INCOSTITUZIONALI TRE ARTICOLI

 
   
  Campobasso, 24 marzo 2011 - Il Consiglio dei Ministri, nella Seduta di ieri, ha osservato la incostituzionalità di alcuni articoli del nuovo Statuto regionale. Pertanto, ai sensi dellŽart. 17 della Legge Regionale n. 36 del 2005, sono da considerarsi sospese tutte le iniziative finalizzate a conferire efficacia allo stesso Statuto, ivi comprese quelle referendarie. «Coglierò questa occasione - ha detto il Presidente della Regione Michele Iorio - per presentare personalmente una proposta di modifica dello Statuto regionale. Proposta che mi auguro trovi opportuna condivisione nella Maggioranza e apra un costruttivo confronto con tutte le Opposizioni». Nello specifico il Governo Centrale ha osservato la incostituzionalità in relazione ai seguenti articoli dello Statuto regionale: LŽart. 30, comma 4, dispone che le Commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di vigilanza sullŽandamento dellŽamministrazione regionale, possano "convocare funzionari dellŽamministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto dŽufficio". La disposizione esula dalle competenze non soltanto dello Statuto regionale, ai sensi dellŽart. 123 della Cost., ma anche della complessiva potestà legislativa delle Regioni, in contrasto con lŽarticolo 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, nonché in violazione dellŽarticolo 326 del Codice Penale che prevede il reato di rivelazione del segreto dŽufficio. LŽart. 53, comma 4, in materia di enti, aziende ed agenzie regionali, prevede che il personale degli Enti pubblici non economici, comunque strumentali della Regione, sia equiparato al personale regionale. Tale equiparazione genera incertezza del diritto, in relazione a quali profili del regime giuridico del personale sia disposta detta equiparazione, nonché risulta idonea ad imporre unŽidentità piena tra le discipline, tale da impedire alla contrattazione collettiva dei comparti interessati di differenziarsi per via non legislativa, ma contrattuale, dal comparto dei dipendenti regionali. Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con lŽart. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. LŽart. 67, comma 1, in materia di rapporti della Regione Molise con lŽUnione Europea si discosta dallŽart. 117, comma quinto, della Costituzione, in quanto prevede che la Giunta regionale, e non la Regione (come indicato nella disposizione costituzionale citata), "realizza la partecipazione" alla c.D. Fase ascendente dellŽattività normativa europea e "provvede allŽattuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellŽUnione Europea". La disposizione, quindi, si pone in contrasto con i parametri costituzionali volti a delineare lŽambito di competenza legislativa costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, con particolare riguardo al combinato dellŽart. 117, comma quinto, e dellŽart. 121, comma secondo, della Costituzione.  
   
 

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