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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Aprile 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE DEL SEGNO «BUD» COME MARCHIO COMUNITARIO E GLI CHIEDE DI STATUIRE NUOVAMENTE

 
   
  Il regolamento sul marchio comunitario prevede che un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale possa precludere la registrazione di un marchio comunitario. Tra il 1996 e il 2000, la fabbrica di birra americana Anheuser‑busch ha chiesto all´Ufficio dei marchi comunitari (Uami) la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo e denominativo Bud per alcuni tipi di prodotti, tra i quali le birre. La fabbrica di birra ceca Budĕjovický Budvar ha proposto alcune opposizioni contro la registrazione del marchio comunitario per la totalità dei prodotti richiesti. L´impresa ceca invocava l´esistenza della denominazione «bud» quale tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi dell´Accordo di Lisbona e, dall´altro, in Austria a norma dei trattati bilaterali conclusi tra tale Stato e l´ex Repubblica socialista cecoslovacca. L’uami ha interamente respinto le opposizioni proposte dalla Budĕjovický Budvar, segnatamente a motivo del fatto che le prove fornite dall´impresa ceca riguardo all´utilizzo della denominazione d´origine «bud» in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo erano insufficienti. La Budĕjovický Budvar ha adito il Tribunale di primo grado, il quale ha annullato le decisioni dell’Uami che avevano rigettato le opposizioni proposte da tale società. Il Tribunale ha constatato che l’Uami era incorso in errori di diritto riguardanti la tutela dei diritti anteriori e l´utilizzo della denominazione in questione. La Anheuser‑busch ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un´impugnazione contro la sentenza del Tribunale. Con la sua sentenza in data odierna, la Corte constata che la sentenza del Tribunale contiene un triplice errore di diritto. La Corte rileva, anzitutto, che il Tribunale è incorso in errore là dove ha affermato che, per dimostrare la portata non puramente locale del segno «bud», era sufficiente che tale segno fosse tutelato in vari Stati. La Corte rileva a questo proposito che, anche se l´ambito geografico della protezione del segno in questione è più che locale, tale circostanza può impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto nel caso in cui tale segno venga effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una parte rilevante del territorio in cui esso è tutelato. La Corte precisa inoltre che l´utilizzo nel traffico commerciale deve essere valutato in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il segno beneficia di una tutela. Successivamente la Corte constata che il Tribunale è altresì incorso in un errore là dove ha ritenuto che il regolamento non richiedesse che il segno «bud» avesse costituito oggetto di utilizzazione nel suo territorio di protezione e che l’utilizzazione in un territorio diverso da quello nel quale il segno è tutelato possa essere sufficiente per impedire la registrazione di un nuovo marchio, anche in caso di assenza di qualsiasi utilizzo nel territorio di protezione. In tale contesto, la Corte sottolinea che è soltanto nel territorio di protezione del segno – indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o soltanto di una parte di tale territorio – che i diritti esclusivi collegati al segno possono entrare in conflitto con un marchio comunitario. Infine, la Corte rileva che, affermando che l´utilizzo del segno nel traffico commerciale doveva essere dimostrato soltanto per il periodo antecedente alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio e non, al più tardi, per quello precedente la data di deposito di tale domanda, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore di diritto. Infatti, tenuto conto, in particolare, del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la sua pubblicazione, il criterio della data di deposito della domanda è maggiormente idoneo a garantire che l’uso invocato del segno sia un uso reale e non un’iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio. Inoltre, per regola generale, un utilizzo del segno effettuato esclusivamente o in gran parte nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di tale domanda non sarà sufficiente per dimostrare che tale segno ha costituito oggetto di utilizzo nel traffico commerciale comprovante che esso riveste una portata sufficiente. La Corte, pur rigettando gli altri motivi invocati dalla Anheuser‑busch nella sua impugnazione, annulla parzialmente la sentenza del Tribunale nella misura in cui questa è viziata dai tre errori di diritto così constatati. Poiché lo stato degli atti non consente una definizione della controversia ad opera della Corte, quest´ultima rinvia la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova decisione. (Corte di giustizia dell’Unione europea sentenza del 29 marzo 2011 nella causa C-96/09 P Anheuser-busch Inc. / Budĕjovický Budvar)  
   
 

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