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Notiziario Marketpress di Giovedì 07 Aprile 2011
 
   
  UE, AGENDA DIGITALE: NUOVI ORIENTAMENTI PER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE INERENTI ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA LEGATE ALL´USO DELLE ETICHETTE INTELLIGENTI

 
   
  Bruxelles, 7 aprile 2011 - La Commissione europea ha sottoscritto ieri un accordo volontario con le imprese, la società civile, l´Enisa (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell´informazione), gli organismi garanti della privacy e della protezione dei dati in Europa, per fissare orientamenti destinati alle imprese europee nell´intento che le implicazioni poste dalle etichette intelligenti (dispositivi di identificazione a radiofrequenza - Rfid) sul piano della protezione dei dati siano trattate prima della loro commercializzazione. L´utilizzo di questi dispositivi si sta diffondendo a ritmo vertiginoso (circa 1 miliardo in Europa nel 2011), ma diffusi sono anche i timori che essi destano per la tutela della sfera privata. Presenti in molti oggetti, dai tesserini magnetici per gli autobus alle tessere per il pagamento elettronico dei pedaggi autostradali, contengono dati che possono essere elaborati automaticamente da dispositivi microelettronici quando vengono avvicinate a “lettori” che le attivano, ne captano il segnale radio e procedono ad uno scambio reciproco di dati. L´accordo odierno è parte integrante dell´attuazione di una raccomandazione della Commissione adottata nel 2009 (cfr. Ip/09/740) che prevede, tra le altre indicazioni, che le etichette intelligenti utilizzate siano disattivate, automaticamente e gratuitamente, al momento dell´acquisto di prodotti che le contengono, a meno che il consumatore chieda esplicitamente che siano mantenute in funzione. Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell´agenda digitale, ha così affermato: "Saluto con favore l´importante accordo siglato oggi, che traduce il nostro impegno di porre la tutela della vita privata dei consumatori al centro della tecnologia delle etichette intelligenti e di garantire che le problematiche inerenti alla tutela della vita privata siano affrontate prima di commercializzare i prodotti. Sono lieta che le imprese stiano lavorando in collaborazione con i consumatori, gli organismi garanti della privacy e altre istanze per dissipare i timori legittimi che l´uso di queste etichette sta destando circa la riservatezza e la sicurezza dei dati. Si offre qui un buon esempio che altri settori economici e tecnologici dovrebbero seguire per affrontare nella pratica le problematiche inerenti alla tutela della vita privata in Europa." L´accordo siglato oggi, "Quadro per la valutazione dell’impatto delle applicazioni Rfid sulla protezione della vita privata e dei dati", si prefigge di tutelare la vita privata dei consumatori prima dell´introduzione massiccia delle radioetichette (cfr. Ip/09/952). Si prevede che nel 2011 si venderanno circa 2,8 miliardi di etichette intelligenti, un terzo delle quali in Europa, ma il settore calcola che entro il 2020 potrebbero esserci intorno ai 50 miliardi di dispositivi elettronici interconnessi. La presenza di radioetichette in oggetti quali telefoni cellulari, computer, frigoriferi, libri elettronici e automobili può offrire molti vantaggi per le imprese, i servizi pubblici e i prodotti di consumo: ad esempio, rendere i prodotti più affidabili, migliorare l´efficienza energetica e i processi di riciclaggio, pagare i pedaggi autostradali senza la necessità di fermarsi ai caselli, abbreviare i tempi di attesa per i bagagli negli aeroporti e ridurre l´impronta ecologica di prodotti e servizi. Questi dispositivi possono però nel contempo mettere a repentaglio la tutela della sfera privata, della sicurezza e dei dati, rischiando di esporre i nostri dati personali (uno tra i tanti, la nostra ubicazione) all´accesso non autorizzato da parte di terzi. Ad esempio, molti conducenti pagano per via elettronica i pedaggi autostradali, aeroportuali e dei parcheggi, grazie ai dati raccolti mediante le etichette Rfid poste sul parabrezza del loro veicolo. Se non si adottano misure preventive, è possibile che lettori Rfid situati al di fuori di questi luoghi circoscritti causino fughe involontarie di dati personali che consentono di localizzare i veicoli. Molti ospedali utilizzano le radioetichette a fini di inventario e per identificare i pazienti. Se da una parte questa tecnologia può in generale migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, dall´altra occorre valutarne i benefici rispetto ai rischi che si profilano per la privacy e la sicurezza. Valutazione globale dei rischi per la vita privata - L´accordo stabilisce che le imprese svolgano una valutazione globale dei rischi per la vita privata e adottino misure per far fronte ai rischi individuati prima che una nuova applicazione contenente una "smart tag" sia introdotta nel mercato. Tra gli eventuali rischi vi sono gli effetti che potrebbero avere sulla sfera privata i collegamenti tra i dati raccolti e trasmessi ed altri dati. È questo un aspetto particolarmente importante nel caso di dati personali sensibili, come quelli biometrici, sanitari o inerenti all´identità. Applicabile a tutti i settori economici che utilizzano le etichette intelligenti (trasporti, logistica, commercio al dettaglio, servizi di biglietteria, sicurezza e sanità), il quadro per l´impatto sulla protezione della vita privata stabilisce per la prima volta in Europa una metodologia chiara per valutare e attenuare i rischi posti dalle etichette intelligenti per la vita privata. In particolare questo quadro non soltanto darà certezza del diritto alle imprese, garantendo loro che l´uso delle radioetichette sia compatibile con la legislazione europea sulla privacy, ma offrirà anche una maggiore protezione ai cittadini e ai consumatori europei. Energia: la Commissione europea esorta Italia, Polonia e Romania a modificare i regimi di regolamentazione dei prezzi praticati agli utilizzatori finali per garantire libertà di scelta ai consumatori Bruxelles, 7 aprile 2011 - Ieri la Commissione europea ha invitato formalmente l’Italia, la Polonia e la Romania a conformare alle norme dell’Unione europea le rispettive legislazioni nazionali in materia di prezzi regolamentati dell’energia praticati agli utilizzatori finali. La normativa dell’Unione europea sul mercato interno dell’energia stabilisce che i prezzi devono essere fissati precipuamente sulla base della domanda e dell’offerta. I prezzi per gli utilizzatori finali fissati dallo Stato ostacolano l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e privano i consumatori e le imprese della possibilità di scegliere il servizio migliore disponibile sul mercato. La Commissione ha deciso pertanto di inviare un parere motivato ai tre Stati membri. Qualora gli Stati membri non ottemperino ai loro obblighi giuridici entro due mesi, la Commissione potrà deferirli alla Corte di giustizia. Conformemente alla normativa sul mercato interno dell’energia, tutte le imprese devono avere la possibilità di fornire liberamente i propri servizi all’interno dell’Unione europea e di fissare prezzi che riflettano la reale situazione dei mercati. I prezzi regolamentati distorcono il funzionamento del mercato in quanto non riflettono le reali esigenze dello stesso, oltre a ostacolare la libera concorrenza e l’integrazione del mercato, e determinano il mantenimento di una situazione di monopolio che si traduce in minori investimenti o in prezzi ingiustificatamente elevati. La citata normativa prevede tuttavia, in casi eccezionali, la possibilità di fissare prezzi regolamentati, ad esempio per tutelare i consumatori vulnerabili. In questo caso le misure devono essere specificamente destinate ai consumatori che più ne hanno bisogno, devono essere limitate nel tempo e garantire a tutte le imprese elettriche dell’Ue parità di accesso ai consumatori nazionali. La Commissione ritiene che le norme sui prezzi regolamentati per gli utilizzatori finali attualmente in vigore nei tre paesi non rispettino le condizioni citate e costituiscano una violazione del diritto di scelta del consumatore. Italia - La legge italiana impone tuttora ai gestori del sistema di distribuzione di fornire energia elettrica a prezzi regolamentati ai clienti domestici e alle piccole imprese che non abbiano sottoscritto un contratto con un fornitore sul mercato libero. La misura non è soggetta a un chiaro vincolo temporale, va oltre quanto necessario per tutelare i consumatori e ostacola l’accesso di nuovi operatori sul mercato italiano. Polonia - La legislazione polacca in materia di energia impone alle imprese del settore di indicare i prezzi regolamentati del gas per gli utilizzatori finali e di ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale di regolamentazione. Anche i nuovi operatori sono tenuti a ottenere tale autorizzazione per entrare sul mercato. La misura, inoltre, non differenzia in modo sufficiente i diversi gruppi di utilizzatori e il suo campo di applicazione è troppo esteso. Romania - La Romania è destinataria di due pareri motivati, uno per l’energia elettrica e uno per il gas. La legislazione rumena in materia di energia elettrica ha creato un mercato regolamentato. I prezzi regolamentati per gli utilizzatori finali sono applicabili a tutti i clienti domestici e alle piccole e medie imprese che non hanno esercitato il diritto di cambiare fornitore. Per quanto riguarda il gas i prezzi regolamentati sono tuttora applicabili a tutti i consumatori. Contesto - La legislazione sul mercato interno dell’energia (direttiva 2003/54/Ce e direttiva 2003/55/Ce, sostituite il 3 marzo 2011 rispettivamente dalla direttiva 2009/72/Ce e dalla direttiva 2009/73/Ce) stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, gli Stati membri sono tenuti a garantire ai consumatori la libertà di acquistare energia elettrica e gas da un fornitore di loro scelta. Nella sentenza relativa alla causa C-265/08 (Federutility) la Corte di giustizia ha chiarito i criteri in virtù dei quali i prezzi regolamentati sono compatibili con la legislazione sul mercato interno dell’energia: le misure di regolamentazione dei prezzi devono essere adottate nell’interesse economico generale, rispettare il principio di proporzionalità, essere chiaramente definite, trasparenti, non discriminatorie e verificabili e garantire alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia parità di accesso ai consumatori nazionali. Ulteriori informazioni Per informazioni aggiornate sui procedimenti d’infrazione riguardanti gli Stati membri: http://ec.Europa.eu/eu_law/index_it.htm  Per ulteriori informazioni sui procedimenti di infrazione dell´Ue, cfr. Memo/11/220.  
   
 

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