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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Aprile 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ITALIA NON RISPETTA DIRETTIVA IPPC PER RIDUZIONE E PREVENZIONE INQUINAMENTO

 
   
  La direttiva Ippc (2008/1/Ce) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da un´ampia gamma di attività industriali (allegato I) ed è diretta a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilassero, mediante autorizzazioni, affinché entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti della medesima direttiva. Tra marzo 2005 e febbraio 2007, la Commissione ha attirato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di rispettare la scadenza del termine, per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione e di controllo del funzionamento degli impianti esistenti ed ha invitato tutti gli Stati membri a fornirle informazioni sul numero totale di impianti esistenti, di autorizzazioni nuove, riesaminate e aggiornate per tali impianti. L´italia ha informato la Commissione dell’adozione del decreto legge n. 180/2007, che ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni della direttiva Ippc e ha previsto, in caso di inadempienza delle autorità competenti, l’attivazione urgente del potere sostitutivo dello Stato. Alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione ha constatato che molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell’autorizzazione. L´italia ha trasmesso i dati disponibili in vari momenti successivi e al 30 ottobre 2009 risultava che su 5 669 impianti esistenti in esercizio, 4 465 erano dotati di autorizzazione integrata ambientale e per i rimanenti 1 204 impianti in esercizio erano in corso procedure di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali. La Commissione afferma che alla scadenza del termine del 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell’autorizzazione e tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato (2 aprile 2009). Da una nota dell´Italia del 14 aprile 2009 emerge che le autorità competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti presenti sul territorio nazionale e alle loro attività. Inoltre l´Italia non avrebbe fornito alcuna informazione dettagliata per dimostrare l’equivalenza tra le autorizzazioni ambientali preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi della direttiva Ippc. L´italia giustifica la variazione dei dati comunicati adducendo che, fino alla metà del 2009, non tutte le autorità competenti regionali avevano ancora trasmesso informazioni complete. La Corte ricorda innanzitutto che la data di scadenza per rendere conformi gli impianti esistenti era fissata al 30 ottobre 2007. Dalle informazioni comunicate dall´Italia nel 2009 emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti. Tra i vari obblighi che l’Unione ha imposto agli Stati membri figura il rilascio dell´autorizzazione integrale ambientale, finalizzato al conseguimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Il riesame delle autorizzazioni preesistenti consiste in una valutazione approfondita delle condizioni esistenti al momento del rilascio, con la conseguente possibilità di verificare la loro conformità ai requisiti specifici della direttiva Ippc e, quindi, l’eventuale necessità di un aggiornamento. Dalla direttiva risulta che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si applicano allo stesso modo tanto in sede di esame per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale, quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti. Pertanto, la verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a valutare l’assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva Ippc, non appare adeguata. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: L´italia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva Ippc, 2008/1/Ce, ovvero mediante il riesame e l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti imposti dalla stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva. (Sentenza della Corte di Giustizia del 31 marzo 2011 nella causa C-50/10, Commissione/italia)  
   
 

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