Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Aprile 2011
 
   
  TRENTO, ALLOGGI A FAMIGLIE IN STATO DI PARTICOLARE BISOGNO: MODIFICATI I CRITERI

 
   
  Trento, 18 aprile 2011 - Modificati dalla Giunta provinciale i criteri per la locazione di alloggi Itea a nuclei familiari in condizioni di particolare bisogno, siano essi in possesso o meno dei requisiti di edilizia abitativa pubblica. I criteri fino ad ora applicati erano stati definiti ed approvati dalla Giunta con una delibera dello scorso anno (n. 1005 del 30 aprile 2010) che stabiliva la locazione, temporanea, degli alloggi a canone concordato. Con l´ultima legge finanziaria provinciale sono stati previsti due diversi canali: - uno per i soggetti in stato di particolare bisogno che sono in possesso dei requisiti per accedere all´edilizia abitativa pubblica, ai quali gli alloggi potranno essere affittati a canone sostenibile (sociale) con contratti temporanei; - l´altro per chi invece non possiede tali requisiti (perché, ad esempio, l´indice Icef è superiore) e che pure si trovano in situazione di particolare bisogno ai quali gli alloggi possono essere locati, sempre in via temporanea, a canone concordato. La delibera approvata oggi, e che porta la firma dell´assessore alle politiche sociali Ugo Rossi applica la previsione della Finanziaria 2011. Nella delibera approvata oggi si stabilisce che i contratti in locazione ai soggetti in possesso dei requisiti non potranno avere durata superiore ai 36 mesi, mentre per i soggetti non in possesso dei requisiti non potranno superare i 18 mesi. Questi i casi di particolare bisogno nei quali Itea Spa è autorizzata ad affittare gli alloggi. 1. Nuclei familiari in possesso dei requisiti: - Sgombero dell´alloggio occupato (dove è fissata la residenza del nucleo familiare) ordinato, per qualunque motivo, dalla competente autorità; - Provvedimento di sfratto esecutivo purché non causato da inadempienze contrattuali con rilascio dell´alloggio situato sul territorio provinciale. Non costituisce titolo per la richiesta lo sfratto effettuato per qualsiasi motivo da Itea Spa o da enti o aziende pubbliche che gestiscono alloggi di edilizia abitativa pubblica; - Situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a necessità abitative, valutate dai servizi sociali territoriali che attestano la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio; - Situazioni alloggiative improprie che perdurino da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, anche sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute del nucleo familiare accertate dal sistema sanitario provinciale; - Situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori. 2. Nuclei familiari non in possesso dei requisiti: - Incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove è fissata la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno; - Situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di emigrati di origine trentina o loro discendenti; - Per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territoriale, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare; - Situazioni di grave difficoltà sociale correlata a necessità abitative.  
   
 

<<BACK