CONTROLLO ELETTRONICO A DISTANZA DELL´ATTIVITÀ DEI LAVORATORI
L´articolo 4 della Legge n. 300/70 stabilisce che è vietato all´imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell´attività lavorativa dei dipendenti. E’ tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive (telefoni elettronici, computer, tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che prima dell´installazione sia raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In mancanza di tale accordo, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l´Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche. Mancando tali definizioni l´utilizzo dei sistemi elettronici, la loro installazione e il loro utilizzo sono da ritenere assolutamente illegittimi e contrari alla legge. Il giudice del lavoro o quello penale possono inibire al datore di lavoro di continuare ad utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dei lavoratori. .