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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Dicembre 2006 |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIVIETO ITALIANO ASSOLUTO DI DEROGARE AI MINIMI TARIFFARI STABILITI PER GLI AVVOCATI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
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La Corte di giustizia europea con la sentenza del 5 dicembre 2006 pronunciata nelle cause riunite C‑94/04 e C‑202/04 (Federico Cipolla/rosaria Portolese e Stefano Macrino, Claudia Capodarte/roberto Meloni) ha affermato che il divieto italiano assoluto di derogare ai minimi tariffari stabiliti per gli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi. Esso può essere giustificato qualora sia motivato da ragioni imperative di interesse pubblico quali gli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, qualora le restrizioni non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi. Nella prima causa l´avv. Cipolla, incaricato in particolare dalla sig. Ra Portolese, ha redatto per i suoi clienti tre atti di citazione. La controversia è stata poi risolta in via transattiva, ma senza l´intervento dell´avv. Cipolla. Avendo già versato un anticipo di 1. 850. 000 Itl, la cliente ha rifiutato il pagamento della somma di 4. 125. 000 Itl richiesta ulteriormente dal suo avvocato. Poiché il Tribunale di Torino ha respinto l´azione giudiziaria dell´avv. Cipolla per il pagamento di tale somma, quest´ultimo si è rivolto alla Corte d´appello di Torino chiedendo l´applicazione della tariffa. Nella seconda causa il sig. Macrino e la sig. Ra Capodarte si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall´avv. Meloni relativamente agli onorari da quest´ultimo richiesti per una consulenza stragiudiziale in materia di diritto d´autore, ritenendoli sproporzionati rispetto all´importanza della vicenda e alle prestazioni svolte. Il Tribunale di Roma si chiede se la tariffa in materia stragiudiziale, in quanto applicabile e vincolante per gli avvocati, sia compatibile con il Trattato Ce. In Italia – in base ad una disposizione del 1933 – i compensi degli avvocati sono fissati sulla base di criteri determinati con una delibera del Consiglio nazionale forense e approvati dal Ministro della giustizia, sentiti il Comitato interministeriale dei prezzi e il Consiglio di Stato. Tali criteri sono determinati in funzione del valore delle controversie, del grado dell´autorità adita e della durata dei procedimenti. Per ciascun atto o serie di atti la tariffa stabilisce un limite massimo e un limite minimo degli onorari. Ogni accordo in deroga agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa per le prestazioni di avvocato è nullo. È solo al momento della liquidazione degli onorari che l´autorità giudiziaria può eventualmente, con provvedimento motivato, superare il limite massimo (nei casi di importanza eccezionale) o determinare onorari inferiori al minimo (quando la causa risulta di facile trattazione). Sulla base di un esame approfondito della procedura di adozione della tariffa, la Corte conclude che è lo Stato italiano (e non l´ordine professionale) che detiene il potere decisionale relativamente ai minimi tariffari per gli onorari degli avvocati. Di conseguenza, non si può rimproverare all´Italia di imporre o favorire la conclusione di accordi contrastanti con le norme sulla libera concorrenza o di rafforzarne gli effetti, o di imporre o favorire abusi di posizione dominante o di rafforzarne gli effetti. Secondo la Corte, il divieto di derogare convenzionalmente agli onorari minimi rende effettivamente più difficile l´accesso degli avvocati stabiliti all´estero al mercato italiano dei servizi legali, privandoli della possibilità di effettuare, attraverso la richiesta di onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti in modo permanente in Italia, limitando la scelta dei destinatari di tali servizi. La Corte sottolinea, per contro, che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi: ciò alla duplice condizione che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell´obiettivo perseguito e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo. La Corte affida tale valutazione al giudice del rinvio, il quale, a tal fine, dovrà necessariamente prendere in considerazione alcuni elementi: se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia. Per quanto concerne il mercato italiano, caratterizzato da un numero di avvocati estremamente elevato, la tariffa potrebbe consentire di evitare una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità. L’asimmetria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati. Gli avvocati dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi incontrano difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti. La possibilità di raggiungere in altro modo tali obiettivi, in particolare attraverso regole professionali relative agli avvocati (di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità). . |
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