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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Dicembre 2006 |
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EDITORIA: RASSEGNA STAMPA DI ARTICOLI A RIPRODUZIONE RISERVATA PRIVA DI AUTORIZZAZIONE DELL´EDITORE
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La I Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 20 settembre 2006, n. 20410 ha stabilito che è illecito diffondere a scopo di lucro rassegne stampa nelle quali sono riprodotti articoli contenuti in giornali e periodici di altri editori se gli articoli sono espressamente protetti dal divieto di riproduzione. Il caso deciso dalla Cassazione riguardava una società che riproduceva in modo sistematico articoli di giornali e riviste di società editrici, la cui riproduzione era espressamente vietata. Gli articoli erano riprodotti in rassegne stampe distribuite a scopo di lucro con modalità elettroniche tali per cui gli articoli erano disponibili già alle sei del mattino, cioè prima o contestualmente alla prima pubblicazione degli stessi. La Corte ha ritenuto legittimo il comportamento dell´editore che non cede a terzi lo sfruttamento economico dell´opera o che non consente a terzi di partecipare a questo sfruttamento. Secondo i giudici della Corte di Cassazione il comportamento sottoposto al loro esame viola la Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e costituisce un atto di concorrenza sleale, come definita dall’art. 2598 cod. Civ. E dall’art. 101 della Legge n. 633/41. Sulla base della normativa vigente in materia, la Corte di Cassazione ha precisato che è autore chi dirige ed organizza l´opera collettiva (art. 7 della Legge n. 633/41), le società editrici sono autrici delle pubblicazioni da esse edite e quindi titolari dei diritti di prima pubblicazione dell´opera e di sfruttamento economico della stessa (art. 12 della Legge n. 633/41) e che questi diritti si estendono a tutta l´opera e, allo stesso tempo, includono tutte le parti dell´opera stessa. . |
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