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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Dicembre 2006 |
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LEGGE ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE IMMOBILIARE: OBBLIGATORIA MA PIÙ SOFT RISPETTO AD ALTRI SETTORI
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Arezzo, 11 dicembre 2006 - Venerdì 1 Dicembre 2006, Camera di Commercio Arezzo. A seguito dell’entrata in vigore del D. M. 03/02/06 n. 143 in materia di Antiriciclaggio, le agenzie immobiliari sono tenute a una serie di adempimenti particolarmente delicati nelle fasi di transizione cui partecipano in quanto intermediari. In particolare la nuova norma obbliga le agenzie alla tenuta di uno speciale registro in cui raccogliere i dati relativi ai soggetti della transazione stessa e a segnalare alle autorità le operazioni che possano presentarsi sospette. La nuova legge antiriciclaggio prevede l’obbligo da parte degli operatori di registrare e conservare certe informazioni. Gli operatori sono tenuti ad identificare i clienti ed a provvedere alla registrazione e conservazione nell’archivio unico delle informazioni raccolte secondo le disposizioni dettate nella parte Iv della legge e previste all’allegato A della normativa antiriciclaggio, quali ad esempio: (a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera; (b) la data dell’avvenuta identificazione; (c) la data del compimento dell’operazione; (d) la descrizione sintetica della tipologia dell’operazione, avvalendosi delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all’allegato A; (e) l’importo dell’operazione; (f) la tipologia dei mezzi di pagamento impiegati. L’archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza, la completezza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati ed il mantenimento della storicità delle informazioni. Le informazioni sono registrate e conservate secondo l’ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica. Gli operatori utilizzano le informazioni conservate nell’archivio unico anche per l’individuazione delle operazioni sospette da segnalare all’Uic. Dette informazioni possono essere richieste dall’Uic per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge. L’archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici , secondo i criteri per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell’allegato A. L’archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all’allegato A della legge antiriciclaggio. Tutte le operazioni registrate nell’archivio unico devono essere conservate per 10 anni. L’archivio unico deve avere un sistema di ricerca, filtraggio ed interrogazione delle registrazioni presenti (prestazioni, soggetti) che permettano all’utente autorizzato di rendere disponibili tutte le informazioni in esso contenute alle Autorità competenti predisposte al controllo e necessarie per la cosiddetta collaborazione attiva, finalizzata per l’accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione. “Le regole appaiono senza dubbio più soft rispetto ad altri settori” commenta Giancarlo Cungi, responsabile di Infoitalia, società produttrice di Archivio Unico 2006 (Archiviounico) software per la gestione degli adempimenti di legge legati all’Antiriciclaggio “l´archivio unico può esser tenuto dove uno vuole e non è tenuto a comunicarlo prima o redigerlo immediatamente sull’apposito registro ( in teoria anche a casa). Rispetto agli altri settori ci sono in più da registrare tutti i dati dei contraenti (al limite si possono inserire anche nelle Note) o degli eredi”. Alcuni dati fondamentali da registrare sono i dati dei contraenti, il luogo dell´immobile ed il prezzo complessivo pattuito. ” Aggiunge ancora Cungi, “la parte molto più semplice è quella relativa ai pagamenti che, in questo settore, non devono essere tracciati”. Molto importante anche la raccolta del documento di riconoscimento che deve esser valido al momento dell´acquisizione/identificazione dei soggetti. Esiste un ordine di registrazione: 1) Proposta anche se poi non andrà a buon fine ( segnare nelle note ), Preliminare và registrato anche se si attende il mutuo (meglio se si indica la conclusione o variazione degli intestatari del rogito e se si perfeziona l´importo finale oppure non se non effettuato per Mutuo non concesso), Il Rogito notarile. ( si può registrare direttamente il rogito se non sono trascorsi 30gg dalla proposta ). Le sanzioni sono gravi e sono le stesse per tutti gli altri settori merceologici soggetti al controllo Antiticiclaggio. Il controllo sulla tenuta corretta del registro lo può fare la guardia di Finanza ed il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. . |
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