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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Dicembre 2006
 
   
  BLACKOUT DEL 28 SETTEMBRE 2003: CHIUSE LE ISTRUTTORIE FORMALI NEI CONFRONTI DI UNDICI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA

 
   
  Milano, 11 dicembre 2006 - L’insieme dei complessi procedimenti avviati dall’Autorità sul blackout del 28 settembre 2003 – riguardante anche i Paesi confinanti e ben 45 aziende – è in via di completamento. L’autorità ha infatti chiuso anche le istruttorie formali avviate nei confronti di undici distributori di energia elettrica (Air Mezzolombardo, Aeb Seregno, Aem Cremona, Acegas-aps Trieste, Asm Brescia, Aem Distribuzione Energia Elettrica Milano, Azienda Energetica Bolzano, Asm Bressanone, Trentino Servizi, Acsm Fiera di Primiero e Deval Aosta). L’autorità ha accertato l’estraneità delle suddette società ai fatti contestati in quanto per due di esse (Deval e Acsm) i dispositivi di alleggerimento del carico sono regolarmente intervenuti al momento del disservizio, per le rimanenti società, direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, tali dispositivi a quella data non erano presenti. La delibera (n° 274/06) è disponibile sul sito www. Autorita. Energia. It. Circa il complesso ed ampio insieme di procedimenti attivati, l’Autorità ha dato priorità ai provvedimenti o prescrizioni che, sulla base di quanto via via riscontrato durante le indagini, si sono dimostrati utili a prevenire ulteriori disfunzioni. Le ultime attività istruttorie sono in fase di ultimazione. Riepilogo Sintetico Degli Accertamenti Gia’ Svolti - Subito dopo il blackout, l’Autorità ha condotto approfondimenti puntuali su tre fasi: i) “innesco” estero del blackout, ii) sua “propagazione” sul territorio nazionale, iii) “ripristino” di una corretta funzionalità del servizio sul territorio nazionale. Per la fase di “innesco” estero del blackout, l’Autorità ha già da tempo operato coinvolgendo necessariamente gli interlocutori transfrontalieri: ciò ha portato alla evidenza di dinamiche, responsabilità e di possibili rimedi, illustrati in un Rapporto pubblicato il 9 giugno 2004 (deliberazione n. 83/04), inviato ai vari Governi interessati ed alle Istituzioni della Ue; un Rapporto che ha già promosso utili provvedimenti, anche interni alla Svizzera, nel cui sistema elettrico si innescò l’evento, poi sofferto in Italia. Per quanto riguarda le fasi di “propagazione e ripristino”, in seguito alla conclusione delle indagini, sono stati avviati procedimenti per l’eventuale irrogazione di sanzioni articolati su tre filoni: produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Per il primo filone (“produzione”) hanno “oblato”, durante i mesi da maggio a settembre 2005, sette aziende interessate (Cva, Edipower, Endesa Italia, Enel Produzione, Isab Energy, Ise, Tirreno Power); l’unico produttore oggetto delle indagini che non ha oblato è Enipower. Si ricorda che l’oblazione consiste nella facoltà di porre fine a procedimenti istruttori (offerta con la legge n. 689/81 ai destinatari di eventuali provvedimenti) mediante il pagamento anticipato e in misura ridotta delle eventuali sanzioni. Al fine di aver certezza circa l’applicabilità di tale strumento di “estinzione” è stato necessario, per l’Autorità, attendere il parere del Consiglio di Stato del 15 novembre 2005, il quale ha chiarito che la più recente legge 14 maggio 2005 n. 80 (nella quale si dispone l’inapplicabilità dell’istituto dell’oblazione ai provvedimenti sanzionatori dell’Autorità stessa) riguarda le sole violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della medesima legge. Per quanto riguarda i filoni di “trasmissione” e “distribuzione” sono state ultimate le istruttorie relative ai casi (10 su 26: Aim Vicenza, Amaie, Stet, società risultante dalla fusione di Amea e Seval, Enia, Asm Terni, Assm, Astea, Assem, Iris) che non hanno evidenziato responsabilità, trattandosi di esercenti “non direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale” (deliberazione n. 219/05). Prossimi Provvedimenti Dell’autorita’ - L’autorità sta ora esaminando le ultime posizioni di 16 operatori nazionali. Si ricorda, infine, che, solo ai fini della eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi, rimangono aperte le istruttorie nei confronti dei soggetti produttori che hanno esercitato la facoltà di oblazione. .  
   
 

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