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Notiziario Marketpress di Giovedì 19 Maggio 2011
 
   
  FVG: ILLUSTRATA PROPOSTA DI LEGGE SU PET THERAPY

 
   
   Trieste, 19 maggio 2011 - Mpb - Dieci articoli in tutto costituiscono l´ossatura della proposta di legge presentata per definire le norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali (pet therapy) e illustrata in Iii Commissione consiliare. Per "pet therapy" si intende l´insieme delle terapie e attività eseguite con l´ausilio di animali (rispettivamente Taa e Aaa, in sigla), le prime con obiettivi di carattere sanitario-terapeutico e le seconde con obiettivi di tipo educativo, ricreativo e ludico. Obiettivo del provvedimento è riconoscere ufficialmente la validità e promuovere il valore terapeutico e riabilitativo della pet therapy, come co-terapia a fianco della medicina tradizionale, finalizzata ad aiutare persone in situazione di disagio a superare limiti e disabilità. I primi studi sulla materia risalgono agli anni ´60 e nel tempo queste terapie hanno trovato largo impiego in molti campi, con risultati positivi principalmente grazie alla relazione affettiva ed emozionale che si instaura tra il paziente e l´animale. In Italia la pet therapy ha fatto la sua comparsa nel 1987, ma la sua diffusione è avvenuta in assenza di norme e a prescindere da qualsiasi riconoscimento istituzionale. Di conseguenza l´attività è stata spesso delegata all´iniziativa di pochi volontari, non sempre con la competenza professionale necessaria o, peggio, è stata oggetto d´improvvisazione con il rischio di gravi danni per gli animali e per gli utilizzatori. Di qui l´esigenza di regolamentare compiutamente la materia per superare lo spontaneismo attuale, disciplinare la relazione uomo-animale, salvaguardare il benessere degli animali co-terapeuti e tutelare i pazienti. Sulla scia del primo riconoscimento legislativo in campo nazionale (con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2003 che recepì l´accordo tra ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy) e di iniziative analoghe adottate da altre Regioni, questo testo intende promuovere sul territorio regionale la pet therapy, già per altro vivacemente presente e, al contempo, disciplinarne compiutamente gli ambiti operativi e le modalità d´intervento. Va in questa direzione la previsione di una Commissione tecnica di esperti, incaricata di predisporre le linee guida per organizzare la attività di pet therapy, certificare i soggetti aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali e abilitati a operare nel settore, definire le procedure per la formazione e l´aggiornamento degli operatori, istituire un elenco dei soggetti abilitati, definire i criteri di valutazione e finanziamento dei programmi. Entrando nello specifico degli articoli, il primo fissa le finalità della legge e suddivide il campo della pet therapy in attività svolte (Aaa) e in terapie effettuate (Taa) con l´ausilio di animali. L´articolo 2 definisce la pet therapy e definisce le terapie e le attività assistite dagli animali. Il 3 individua gli ambiti applicativi, il 4 istituisce una Commissione tecnica regionale le cui funzioni sono fissate dall´articolo 5; il 6 stabilisce i requisiti degli animali ammessi ai programmi di terapia e attività con riferimento anche ai percorsi formativi e ai metodi di addestramento. L´articolo 7 prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di aggiornamento professionale degli operatori. Inoltre prevede l´adozione di un regolamento per individuare i criteri e le modalità di certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di Taa e Aaa e le procedure per la formazione e l´aggiornamento degli operatori e le specie ammesse a tali programmi. L´8 descrive la composizione, le competenze e le modalità di intervento dei gruppi di lavoro multidisciplinari che attuano le Taa e le Aaa, il 9 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare bandi annuali per il finanziamento di progetti di pet therapy e il 10, infine, contiene la norma finanziaria.  
   
 

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