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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Maggio 2011
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: DIRITTO D’AUTORE PER LE OPERE DEL DESIGN. ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SULLE OPERE DI LE CORBUSIER

 
   
  Con ordinanza del 26 aprile 2011, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, si è pronunciato, in via cautelare, nel procedimento Cassina Spa vs High Tech Srl, in favore dell’applicabilità della disciplina del diritto d’autore anche alle opere del design che non siano mai state registrate in Italia (cd. Opere di pubblico dominio), accogliendo integralmente le domande della società ricorrente. La decisione arriva pochi mesi dopo la della Corte di Giustizia Ue sul "caso Flos", che ha sancito la piena conformità al diritto comunitario della riforma dell’art. 239 del Codice di Proprietà Industriale (Cpi), adottata con il decreto correttivo n. 131/2010. L’ordinanza ribadisce il principio dell’accesso alla tutela rafforzata del diritto d’autore per le opere dell’industrial design dotate di carattere creativo e valore artistico, nonché la legittimità di un regime transitorio di durata limitata (quinquennale) per la commercializzazione delle opere del design in regime di pubblico dominio, così come previsto dal citato art. 239. Il provvedimento fornisce, inoltre, alcuni preziosi chiarimenti in ordine alle questioni maggiormente dibattute in dottrina e giurisprudenza sul tema della tutela accordata dal diritto d’autore alle opere del design, che di seguito si illustrano brevemente. L’ordinanza milanese è stata resa all’esito di un procedimento cautelare e d’urgenza relativo alla commercializzazione da parte di High Tech Srl di una serie di modelli di arredo (poltrone, chaise longue, divani) riproducenti alcune delle più note opere del designer Le Corbusier, già fabbricate e commercializzate in Italia dalla società Cassina in virtù di accordi esclusivi di licenza stipulati con i titolari dei rispettivi diritti. Trattandosi di prodotti che non erano mai stati registrati ai sensi della disciplina dei modelli e disegni, sugli stessi è stata invocata la tutela del diritto d’autore prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 239 Cpi e 2, n. 10) della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), introdotto nel 2001 al fine di includere nella protezione anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Per quanto riguarda l’applicabilità della normativa nazionale sul diritto d’autore alle opere del design che, in assenza di registrazione, non hanno mai goduto in Italia della specifica protezione prevista per i disegni o modelli, secondo il giudice milanese tali prodotti rientrano a pieno titolo nella protezione del diritto d’autore, poiché il principio della cumulabilità delle tutele, sancito in sede comunitaria dalla Direttiva n. 71/98/Ce, si applica a tutte le opere del design che, a prescindere da un’eventuale registrazione, presentano le condizioni previste dai singoli Stati membri per godere nel territorio nazionale di tale tutela. A conferma di ciò, da un lato, l’art. 17 della Direttiva ha espressamente demandato agli Stati membri il compito di stabilire i requisiti di accesso dei disegni e modelli alla protezione del diritto d’autore, senza voler in alcun modo limitare la possibilità di includere in tale protezione anche disegni e modelli mai registrati. Dall’altro, l’art. 239 Cpi, in attuazione della Direttiva, dispone che la protezione accordata dal diritto d’autore al design debba comprendere sia le opere che alla data del 19 aprile 2001 erano di pubblico dominio (in quanto mai registrate come disegni o modelli), sia quelle che erano state precedentemente registrate ma che, a quella data, erano divenute di pubblico dominio (per scadenza della registrazione). Per quanto riguarda la questione del riconoscimento del “valore artistico” nelle opere del design, al fine di determinare l’applicazione della protezione prevista dal diritto d’autore. Come anticipato, la legge italiana sul diritto d’autore richiede quale requisito di accesso a tale tutela che le opere del disegno industriale presentino di per sé, oltre al “carattere creativo” (condizione comune ad ogni tipologia di opera dell’ingegno), anche l’elemento aggiuntivo del “valore artistico”. Al riguardo, la pronuncia in commento ricorda che, in giurisprudenza, il giudizio circa la sussistenza del requisito del valore artistico è stato oggetto di differenti orientamenti: 1) in una fase iniziale, in virtù della precedente formulazione normativa che richiedeva la “scindibilità” astratta dell’elemento artistico da quello funzionale, le Corti hanno interpretato in maniera restrittiva questo requisito, escludendo la protezione del diritto d’autore ogniqualvolta il prodotto del design fosse caratterizzato da una produzione seriale; 2) successivamente, il giudizio sul valore artistico del design è stato sganciato dal carattere industriale o meno della sua produzione, ma ha oscillato tra opinabili valutazioni soggettive dei giudici e diversi tentativi di ancorare tale giudizio ad alcuni parametri oggettivi. Il giudice milanese, sulla base di un orientamento già espresso dalla stessa Sezione specializzata, aderisce a questa seconda impostazione, rilevando come la valutazione del valore artistico debba realizzarsi nella maniera più oggettiva possibile, facendo riferimento alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato. In particolare, precisi indizi della obiettiva “artisticità” dell’opera possono essere tratti dal diffuso riconoscimento da parte di musei e istituzioni culturali della sua appartenenza ad un certo movimento artistico, che assume valore anche al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza dell’autore. In questo modo, secondo la condivisibile ricostruzione contenuta nell’ordinanza, è possibile conferire con certezza, al netto di discrezionali valutazioni soggettive o surrettizie rievocazioni del criterio della scindibilità, la tutela del diritto d’autore a quegli oggetti del disegno industriale che, come le creazioni del maestro Le Corbusier, sono diffusamente e autorevolmente considerate espressioni rilevanti, e non meramente ordinarie, delle concezioni progettuali del design. E ciò, come detto, per effetto della consolidata e permanente capacità rappresentativa e comunicativa che a quelle opere viene riconosciuta da una collettività di soggetti più ampia di coloro che producono o commercializzano quei beni, da un lato, e dei consumatori dello specifico oggetto, dall’altro. Per quanto riguarda la valutazione dell’attività commerciale della società resistente, alla luce del regime transitorio di “sanatoria” dettato dal nuovo art. 239 Cpi, secondo i giudici, l’attuale formulazione di tale disposizione stabilisce che i terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del design allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi acquistati fino al 19 aprile 2001 e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi (cioè, fino al 19 aprile 2006), purché tale attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso. Di conseguenza, il vigente art. 239 del Codice è in linea con l’interpretazione della normativa comunitaria formulata dalla Corte di Giustizia Ue nella richiamata sentenza Flos, laddove è stato espressamente precisato che non è compatibile con la legislazione europea la scelta di uno Stato membro di escludere dalla protezione del diritto d’autore, tanto per un periodo decennale quanto definitivamente, le opere del design che possiedono tutti i requisiti per godere di tale protezione all’interno del suo territorio. È dunque questa, secondo i giudici milanesi, l’unica interpretazione aderente alle statuizioni della Corte di Giustizia Ce. Alla luce delle considerazioni che precedono (applicabilità della disciplina del diritto d’autore anche alle opere del design mai registrate in Italia; valutazione oggettiva del requisito del valore artistico; divieto di commercializzazione dei prodotti-copia di opere del design oltre la finestra temporale prevista dall’art. 239 Cpi), il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della società Cassina, autorizzando il sequestro dei prodotti imitativi della resistente High Tech e inibendo a quest’ultima la prosecuzione dell’attività contraffattoria, nonché fissando una penale per eventuali successive violazioni o ritardo nell’esecuzione dell’ordine del giudice  
   
 

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