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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Maggio 2011
 
   
  BOLZANO: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI GARE D’APPALTO PER LAVORI PUBBLICI

 
   
  Bolzano, 23 maggio 2011 - Riportiamo di seguito le indicazioni fornite dall’Ufficio appalti della Provincia in merito alle principali novità introdotte dal Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 in materia di appalti pubblici. Con il recente Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 sono state introdotte una serie di modifiche per quanto riguarda l’assegnazione delle opere pubbliche per mezzo di gare d’appalto. L’ufficio appalti della Provincia pone in evidenza una serie di novità introdotte con il recente Decreto legge che riportiamo di seguito nel dettaglio. Procedura negoziata per gara andata deserta - Per i lavori pubblici qualora, in esito all´esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata anche di importo superiore al milione di Euro senza previa pubblicazione di un bando di gara. (art. 57, comma 1, lett. A) - codice contratti). Procedura negoziata fino ad 1.000.000 Euro - È possibile affidare a procedura negoziata lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro secondo i principi di cui all’art. 57, comma 6 del codice dei contratti. Fino a 500.000 Euro devono essere invitati almeno 5 soggetti, mentre per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro l’invito deve essere rivolto ad almeno 10 soggetti. (art. 122, comma 7 - codice contratti). Varianti - L’importo in aumento relativo a varianti, finalizzate al miglioramento dell´opera e alla sua funzionalità, non può superare il 5 per cento dell´importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l´esecuzione dell´opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti. (art. 132, comma 3 - codice contratti). Adeguamento prezzi - Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell´anno di presentazione dell´offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. (art. 133, comma 4 - codice contratti). Tali disposizioni possono applicarsi dall’emanazione del Dm ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 01/01/2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali. Procedure di affidamento in caso di risoluzione contratto - È possibile scorrere la graduatoria, fino al quinto miglior offerente, in caso di fallimento dell´appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice dei contratti, anche se non previsto nel bando di gara. (art. 140, comma 1 - codice contratti). Finanza di progetto - È stato estesa la possibilità di avvalersi di un istituto di credito o società di servizi costituite dall´istituto di credito stesso ed iscritte nell´elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell´articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o società di revisione ai sensi dell´articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 per l’asseverazione del piano economico-finanziario che fa parte dell’offerta. (art. 153, comma 9 - codice contratti). Accordo bonario - Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori dell’iscrizione di riserve pari al 10%, promuove la costituzione di apposita commissione. (art. 240, comma 5 - codice contratti). Tali disposizioni si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Indipendentemente dall’importo delle riserve nel termine di 30 giorni dal ricevimento del certificato di collaudo, il responsabile del procedimento, promuove la costituzione di apposita commissione, che deve formulare una proposta sulle stesse entro 90 giorni dalla nomina della Commissione stessa. (art. 240, comma 6 - codice contratti). Tali disposizioni si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il compenso della Commissione non può superare l’importo di 65 mila euro. (art. 240, comma 10 - codice contratti). Tali disposizione si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento può promuovere la costituzione della commissione al momento del ricevimento del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. (art. 240, comma 14 - codice contratti). Definizione delle riserve - L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica. Questo vale solo per i progetti appaltati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. (art. 240-bis, comma 1 - codice contratti). Responsabilità per lite temeraria - Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, nel pronunciare sulle spese, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. (art. 246-bis - codice contratti). Affidamento degli incarichi professionali - Per le procedure di affidamento degli incarichi professionali è prorogata fino al 31/12/2013 la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente). (art. 253, comma 15-bis - codice contratti). Esclusione automatica - Per i contratti fino alle soglie europee, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8. (art. 253, comma 20-bis - codice contratti) Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi - Nel quadro economico del progetto definitivo sono previsti accantonamenti in misura non superiore al 8 % per imprevisti e per eventuali lavori in economia. (Allegato Xxi art. 16, comma 4, lettera d) - codice contratti) Bandi Dpr 34/2000 - Dall’entrata in vigore del regolamento le amministrazioni applicano i contenuti del Dpr 34/2000 per ulteriori 360 giorni. (art. 357, comma 16 - regolamento). Attestazioni categorie Soa - Le attestazioni di certe categorie Soa possono essere utilizzate per ulteriori 360 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. (art. 357, comma 17 - regolamento).  
   
 

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