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Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Maggio 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ACCESSO AI DOCUMENTI E SOVRACCOSTI TRAGHETTI PASSEGGERI

 
   
  Nella decisione 16 marzo 2004, 2005/163/Ce, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar, Toremar (Gruppo Tirrenia), la Commissione ha parzialmente accolto una domanda presentata dalle autorità italiane volta ad ottenere la soppressione, nella versione pubblica della decisione, dei dati relativi agli elementi di costo delle imprese del gruppo Tirrenia (tabelle 128 e 140) ed ha comunicato alla Navigazione Libera Del Golfo Spa (Nlg) la versione non confidenziale della decisione. Nel 2004, l´Avv. Ravenna, avvocato della Nlg, ha chiesto alla Commissione di trasmettergli il testo integrale della decisione con i dati analitici che non sono riprodotti nelle tabelle inserite ai punti 128 e 140 della decisione stessa, ivi compresi i sovraccosti sostenuti dalla Caremar su base annua e concernenti, in particolare, i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. La direzione generale dell’energia e dei trasporti della Commissione ha negato l’accesso ai dati in quanto coperti dal regime delle eccezioni per cui l’istituzione nega l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. I dati in questione dovevano essere considerati riservati, conformemente alla comunicazione della Commissione 1° dicembre 2003, C (2003) 4582, relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato. Il 3 febbraio 2005 il segretariato generale della Commissione ha confermato il diniego di accesso ai documenti («prima decisione impugnata»). Nel 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso d’annullamento della prima decisione, registrato (T-109/05). Con lettera 9 giugno 2005, l´Avv. Ravenna ha ribadito la sua domanda d’accesso ai soli documenti contenenti informazioni e dati dettagliati trasmessi dalle autorità italiane per giustificare i diversi sovraccosti sostenuti annualmente dalla Caremar nell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di trasporto passeggeri sulla linea Napoli-beverello/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. La direzione generale energia e trasporti della Commissione (avendo consultato le autorità italiane che si sono opposte alla divulgazione) ha negato l’accesso a tali documenti e il 12 ottobre 2005 il segretariato generale della Commissione ha confermato il diniego iniziale della direzione generale energia e trasporti («seconda decisione impugnata»). La ricorrente ha allora proposto un secondo ricorso d’annullamento, circa la seconda decisione (T-444/05). La sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, cause riunite T-265/04, T-214/04 e T-504/04, Tirrenia di Navigazione/commissione, ha annullato la decisione 2005/163. La ricorrente ha ritenuto di conservare un interesse attuale ad agire nelle due cause, considerata la necessità di disporre dei dati relativi all’importo degli oneri effettivamente a carico della Caremar, attinenti ai servizi pubblici resi sulla linea Napoli Beverello/capri, nonché delle sovvenzioni annualmente accordatele a tale titolo, in quanto detti documenti potrebbero consentirle di avviare eventuali azioni in giudizio. Nlg ha fatto valere vari motivi attinenti ad errori di diritto, violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, nonché violazione dell´obbligo di motivazione. Il Tribunale considera che la prima decisione impugnata deve essere annullata per la parte in cui è viziata da un difetto di motivazione relativo alla domanda specifica degli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar e riguardanti i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-beverello/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci (la Commissione non ha comunicato le ragioni che avrebbero consentito alla ricorrente di conoscere le giustificazioni del diniego di accesso agli elementi dei sovraccosti). La seconda decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione non vi ha menzionato le ragioni fatte valere dalle autorità italiane al fine di concludere per l’applicazione di una delle eccezioni al diritto di accesso. Il Tribunale dichiara e statuisce: La decisione della Commissione 3 febbraio 2005, D (2005) 997, è annullata nella parte in cui riguarda il diniego di accesso agli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar Spa relativi ai servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-beverello/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. Il ricorso nella causa T-109/05 è respinto per il resto. La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D (2005) 9766, è annullata. Sentenza nelle cause riunite T-109/05 e T-444/05, Navigazione Libera del Golfo Spa/commissione europea) (Accesso ai documenti delle istituzioni – Documenti riguardanti gli elementi dei costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato)  
   
 

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