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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Giugno 2011 |
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GIUSTIZIA ITALIANA: È REATO PUBBLICARE IN RETE IL NUMERO DEL CELLULARE ALTRUI
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21839, pubblicata il 1° giugno 2011, confermando la condanna già inflitta dalla Corte di Appello di Milano l´11 maggio 2010, ha ribadito che, in base al Decreto legislativo n. 196/2003 sulla privacy (già Legge n. 675/1996), è proibito rendere noto anche il numero di utenza del cellulare. Nel concetto di dato personale, infatti, rientra "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. E’ quindi applicabile la sanzione penale in caso di pubblicazione sul web del recapito del “rivale”, pubblicato per vendetta nei confronti del titolare dell’utenza. I giudici hanno pertanto confermato la condanna a quattro mesi con la sospensione condizionale ai danni del frequentatore di una chat line protagonista di un litigio con il gestore del “forum”. Nel caso di specie la Corte ha esaminato la diffida dell’utente dal ripetere indebite intrusioni pubblicitarie: dal web il diverbio si era poi trasferito sulla linea telefonica, insulti compresi. Per dispetto pubblica su altri canali di chat line il numero del cellulare del rivale, di cui era entrato in possesso grazie alla concitata conversazione |
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