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Notiziario Marketpress di Martedì 14 Giugno 2011
 
   
  UE: L’ASSENZA DI COMPENSO NON PUO ESCLUDERE IL CARATTERE INTENZIONALE DI UNA PUBBLICITA CLANDESTINA

 
   
  Lussemburgo, 14 giugno 2011- Per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, la direttiva «televisione senza frontiere»1 sottopone la pubblicità televisiva ad un certo numero di norme minime e di criteri. Essa vieta la «pubblicità clandestina», definita come la presentazione orale o visiva di beni, di servizi o altro in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura». Si considera intenzionale una presentazione quando è fatta [in particolare] dietro compenso o altro pagamento. Durante una trasmissione andata in onda nel 2003 sul canale televisivo privato «Alter Channel» è stato presentato un trattamento odontoiatrico estetico, attraverso tre sequenze, prima, durante e al termine del trattamento di una paziente. La presentatrice si è intrattenuta con una dentista la quale ha indicato che tale trattamento costituiva una novità a livello mondiale. Sono state fornite spiegazioni riguardanti l´efficacia e i costi del trattamento. In seguito, l´Esr (Ethniko Symvoulio Radiotileorasis - Consiglio nazionale per la radiotelevisione, Grecia) ha inflitto un´ammenda di Eur 25 000 alla società televisiva Eleftheri tileorasi (che possiede e gestisce il canale televisivo) e al suo presidente e direttore esecutivo, il sig. Giannikos, con la motivazione che tale trasmissione televisiva conteneva una pubblicità clandestina. Questi ultimi hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione dell´Esr dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), il quale interroga la Corte di giustizia in merito all´interpretazione della direttiva «televisione senza frontiere». Si tratta di sapere se quest´ultima debba essere interpretata nel senso che l´esistenza di un compenso o di altro pagamento costituisce un elemento necessario per poter ritener provato il carattere intenzionale di una pubblicità clandestina. Si sottolinea, anzitutto, che dalla lettura della disposizione rilevante della direttiva emerge che la locuzione «in particolare», contenuta in varie versioni linguistiche della stessa direttiva, non figura nella versione greca. Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte precisa che, per applicare e interpretare in modo uniforme il diritto dell´Unione, il testo di una disposizione dev’essere interpretato e applicato alla luce delle altre versioni linguistiche ufficiali. In caso di disparità nella traduzione, la disposizione dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte. 1 Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/Cee relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l´esercizio delle attività televisive (Gu L 298, pag. 23). La Corte ricorda che la direttiva mira ad assicurare la protezione degli interessi dei telespettatori e, a tal fine, la «pubblicità televisiva» è sottoposta a norme minime e a criteri. D´altro canto, la nozione di «pubblicità clandestina» costituisce, rispetto a quella di «pubblicità televisiva», una nozione autonoma che risponde a criteri specifici. La sua peculiarità consiste nell’essere «fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari». Sebbene l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento costituisca un criterio che consente di ritenere provato lo scopo pubblicitario, dalla formulazione data dalla direttiva, nonché dal sistema generale e dalla finalità di quest’ultima, emerge che uno scopo del genere non può essere escluso in mancanza di un siffatto compenso. In altri termini, la mancanza di un compenso non può escludere l’esistenza di una pubblicità clandestina. Inoltre, tenuto conto della difficoltà, o addirittura dell’impossibilità, in taluni casi, di dimostrare l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento con riferimento ad una pubblicità televisiva che presenti peraltro tutte le caratteristiche di una pubblicità clandestina, il fatto di considerare indispensabile l’esistenza di un compenso rischierebbe di compromettere la protezione degli interessi dei telespettatori e potrebbe privare di effetto utile il divieto di pubblicità clandestina. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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