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Notiziario Marketpress di Giovedì 30 Giugno 2011
 
   
  LA CORTE DEI CONTI EUROPEA PUBBLICA LA SUA PRIMA RELAZIONE SPECIALE SUL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

 
   
  Lussemburgo - Il regime di pagamento unico (Rpu) è il principale meccanismo di sostegno finanziario a favore degli agricoltori dell’Ue. Esso intende incoraggiare gli agricoltori a soddisfare meglio la richiesta di mercato e a promuovere pratiche agricole ecocompatibili. L’rpu è applicato attualmente in 17 dei 27 Stati membri dell’Unione, con una spesa ammontata nel 2009 a circa 28,8 miliardi di euro. La relazione verte sostanzialmente sui beneficiari della politica, sulle condizioni di accesso al regime e sulla definizione di terreno ammissibile. Essa esamina inoltre in quale misura il regime contribuisca agli obiettivi consistenti nel sostenere il reddito degli agricoltori e nel mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa). La Corte ha constatato che il regime Rpu ha contribuito al conseguimento di due dei principali obiettivi della Pac sopra citati. Tuttavia, l’audit conclude, in generale, che nell’attuazione del regime sono stati riscontrati una serie di aspetti discutibili: la definizione dei beneficiari del regime è stata formulata, e successivamente applicata, in un modo che consente a persone o enti che non svolgono attività agricole, o che le svolgono solo in maniera marginale, di beneficiare dei pagamenti Rpu. La Corte ha rilevato dei casi in cui il sistema applicato ha incoraggiato investimenti da parte di operatori che nutrono uno scarso interesse per l’esercizio dell’attività agricola ma che sfruttano i redditi garantiti forniti dall’Rpu; in alcuni Stati membri, l’ingresso di nuovi agricoltori è spesso ostacolato dalle attuali condizioni di accesso ai diritti all’aiuto (che possono comportare investimenti sostanziali) le definizioni di terreno ammissibile all’aiuto Ue e di attività agricola ammissibile sono generiche. Di conseguenza, gli agricoltori possono ricevere pagamenti senza essere tenuti a svolgere alcuna attività di manutenzione e non vi è alcun collegamento diretto fra il livello dell’aiuto Rpu e i costi sostenuti per mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali; attualmente vengono applicate nell’Ue circa venti diverse varianti dell’Rpu. Nella versione principale (il modello storico), l’aiuto viene calcolato in base ai pagamenti erogati agli agricoltori negli anni 2000-2002. Nel corso del tempo, i pagamenti sono stati disgiunti dalle condizioni in cui è effettivamente svolta l’attività agricola nelle varie regioni; a beneficiare dell’Rpu è principalmente un numero limitato di aziende agricole di grandi dimensioni. Sulla base delle proprie constatazioni e conclusioni, la Corte dei conti europea ha sottoposto all’attenzione della Commissione una serie di raccomandazioni, in cui suggerisce, fra l’altro, di destinare gli aiuti agli agricoltori “attivi”, di definire più chiaramente i terreni e le attività agricole ammissibili al fine di escludere le attività che non contribuiscono ad accrescere la produttività agricola e le parcelle non adibite ad usi agricoli. Essa raccomanda inoltre di tener conto del costo delle attività che contribuiscono alla protezione o al miglioramento dell’ambiente. Infine, la Corte raccomanda che l’importo dei diritti sia basato sulle condizioni in cui è effettivamente svolta l’attività agricola nelle varie regioni dell’Ue e che si cerchi di conseguire una ripartizione più equilibrata degli aiuti Rpu tra gli agricoltori.  
   
 

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