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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Gennaio 2003
 
   
  NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO

 
   
  L´art. 44, commi 1-5, della legge finanziaria 2003 ha previsto l´abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell´assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall´art. 72, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all´atto del pensionamento. Il pensionato già tale al 1° dicembre 2002 può richiedere l´abolizione del cumulo sulla sua pensione versando una somma pari al 30% della pensione lorda del mese di gennaio 2003, cui va il prodotto fra il trattamento minimo mensile e la differenza fra 95 (somma di 58 anni di età e 37 anni di contribuzione) e la somma della sua anzianità contributiva ed anagrafica. La risultanza deve essere compresa fra il 20% della pensione lorda di gennaio ed un valore pari a tre volte la pensione stessa.  
   
 

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