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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Gennaio 2003
 
   
  NUOVA NORMATIVA ADR E OBBLIGO DEL CONSULENTE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO

 
   
  Dal 1° gennaio 2003 ha trovato piena applicazione la normativa Adr , già parzialmente in vigore, ma che troverà piena applicazione, è emerso che sono soggette alla normativa Adr relativa al trasporto su strada di merci e rifiuti e all´obbligo del consulente, durante le operazioni di carico, per i produttori di alcune tipologie di rifiuti con grado di pericolosità medio-alto ed indipendentemente dai limiti quantitativi (che rifiuti industriali pericolosi e residui prodotti non superino un totale complessivo massimo di 180 tonnellate annue) e dalle frequenze dei trasporti (che non vengano effettuate più di 24 operazioni di trasporto annue, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese). Dopo aver verificato, con opportuni controlli analitici, se i rifiuti prodotti sono soggetti ad Adr, è opportuno accertarsi anche che le società, cui sono conferiti tali rifiuti, siano in regola con l´Adr (autoveicoli a norma, imballaggi omologati personale viaggiante abilitato e formato). Se risulta che si è soggetti alla normativa Adr occorre procedere alla nomina del consulente ed alla conseguente segnalazione agli Uffici della Motorizzazione Civile, competente per territorio. E´ necessario anche procedere alla formazione specifica (comunicazioni orali o formazione e addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado del rischio rivelato dalla valutazione dello stesso, aggiornate in funzione delle mutate circostanze). Se risulta che non si è soggetti a tale normativa occorre inviare a tali uffici apposita richiesta di esenzione. La mancata nomina del consulente è punita con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 18 milioni. La mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni. La mancata richiesta di esenzione alla Motorizzazione di competenza è punibile alla stessa stregua della mancata comunicazione (da lire 1 milione a lire 6 milioni).  
   
 

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