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Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Gennaio 2003
 
   
  L´AVVOCATO GENERALE LÉGER RITIENE CHE IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COSTITUISCA UN AIUTO DI STATO AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO

 
   
  Bruxelles, 16 gennaio 2003 - Secondo l´avvocato generale, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a notificare i loro progetti di finanziamento alla Commissione e non possono metterli in atto senza la previa autorizzazione di quest´ultima. L´avvocato generale sottolinea che questo meccanismo di controllo non è tale da perturbare il funzionamento dei servizi pubblici negli Stati membri . Numerose cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia vertono sul finanziamento dei servizi pubblici. Vista l´importanza del problema, la Corte ha deciso, per risolvere la questione sottopostale da un giudice tedesco, di adottare una procedura eccezionale.La controversia riguarda un servizio pubblico di trasporto mediante autobus nel Landkreis (distretto) di Stendal in Germania. Nel 1994 il Landkreis ha accordato alla società Altmark delle licenze di trasporto nonché delle sovvenzioni destinate a coprire le spese di esercizio del servizio pubblico. Un´impresa concorrente, la Nvga, ha proposto ricorso dinanzi ai giudici tedeschi sostenendo che le sovvenzioni versate alla Altmark erano incompatibili con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema in materia amministrativa) ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla natura di tali sovvenzioni. La Altmark e la Nvga hanno presentato i loro argomenti alla Corte in una prima udienza svoltasi verso la fine del 2001. Tuttavia, tenuto conto dell´importanza del problema, la Corte ha deciso di fissare una seconda udienza, invitando tutti gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ad esporre i rispettivi punti di vista. L´avvocato generale Léger presenta ha presentato le sue nuove conclusioni in questa causa Il parere dell´avvocato generale non vincola la Corte. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. L´avvocato generale è del parere che il finanziamento statale dei servizi pubblici costituisca un aiuto ai sensi del Trattato e sia perciò di regola soggetto al meccanismo comunitario di controllo degli aiuti. Ciò significa che, in linea di principio, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i loro progetti di finanziamento e non possono dare esecuzione a tali progetti senza la previa autorizzazione della Commissione. In udienza, taluni Stati membri hanno sostenuto che il meccanismo di controllo poteva presentare dei rischi per il funzionamento dei servizi pubblici. Essi hanno sottolineato che la procedura d´esame degli aiuti è relativamente lunga e che, per alcuni tipi di servizi pubblici, sarebbe difficile attendere l´autorizzazione della Commissione. L´avvocato generale, esaminando in modo approfondito il suddetto argomento, spiega che il meccanismo di controllo degli aiuti non è tale da perturbare il funzionamento dei servizi pubblici per vari motivi. In primo luogo, egli ricorda che le regole del Trattato si applicano soltanto agli aiuti versati ad enti che esercitano un´ attività economica. Di conseguenza, il finanziamento di taluni settori essenziali dello Stato, quali i regimi obbligatori di previdenza sociale o l´istruzione obbligatoria, non è soggetto, a suo parere, all´esame della Commissione. In secondo luogo, egli rileva che, per i finanziamenti soggetti all´obbligo di notifica, la Commissione deve procedere ad un esame preliminare dell´aiuto entro due mesi dalla notifica. Se la Commissione non rispetta questo termine, gli Stati membri possono dare esecuzione all´aiuto senza attendere la sua autorizzazione. Inoltre, per le questioni particolarmente urgenti, il Trattato prevede un obbligo di cooperazione leale tra la Commissione e gli Stati membri, che dovrebbe consentire di trattare in via prioritaria tali pratiche. In terzo luogo, egli sottolinea che la Commissione potrebbe adottare un "regolamento di esenzione per categoria". Questo tipo di regolamenti definisce le condizioni in cui determinate categorie di aiuti devono essere considerate compatibili con il mercato comune. Gli aiuti concessi in forza di tali regolamenti sono esentati dall´obbligo di notifica. Di conseguenza, se la Commissione adottasse un regolamento di questo genere, gli Stati membri potrebbero procedere al finanziamento dei servizi pubblici senza attendere un´autorizzazione da parte sua. Considerato quanto sopra, l´avvocato generale conclude che il meccanismo comunitario di controllo degli aiuti (sia mediante decisioni individuali sia mediante regolamenti di esenzione) non può nuocere né alla qualità né alla continuità dei servizi pubblici negli Stati membri. I giudici della Corte di giustizia delle Ce cominciano ora a deliberare nella presente causa. La sentenza sarà pronunciata in data ulteriore.  
   
 

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