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Notiziario Marketpress di Venerdì 17 Gennaio 2003
 
   
  LA SPAGNA E L´ITALIA SONO STATE CONDANNATE PER AVER VIETATO LA COMMERCIALIZZAZIONE CON LA DENOMINAZIONE "CIOCCOLATO" DEI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE GRASSE VEGETALI DIVERSE DAL BURRO DI CACAO

 
   
  Bruxelles, 17 gennaio 2003 - L´aggiunta di tali sostanze grasse non modifica la natura del prodotto e l´indicazione sull´etichettatura è sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori Il cioccolato fabbricato in Danimarca, in Irlanda, in Portogallo, in Svezia, in Finlandia e nel Regno Unito rispetta il contenuto minimo di burro di cacao stabilito da una direttiva del 1973(1), ma contiene sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al 5% del peso totale. Per questo motivo la Spagna e l´Italia, contrariamente a tutti gli altri Stati membri, vietano la commercializzazione di tali prodotti con la denominazione "cioccolato", imponendo loro la denominazione di "surrogati di cioccolato". La Commissione sostiene che la direttiva del 1973 consente la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. A suo avviso, l´obbligo di commercializzare tali prodotti in Spagna e in Italia come "surrogati del cioccolato" comporta un ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita dal Trattato Ce. La Spagna e l´Italia, invece, ritengono che la direttiva del 1973 abbia disciplinato definitivamente il problema dei prodotti che possono essere venduti con la denominazione "cioccolato" e che iprodotti contenenti siffatte sostanze grasse vegetali non vi siano compresi. Le loro normative sarebbero giustificate da esigenze di tutela dei consumatori. La Corte rileva anzitutto che la direttiva del 1973 è intesa a stabilire norme comuni per garantire la libera circolazione dei prodotti di cioccolato all´interno della Comunità. Tuttavia, per quanto riguarda l´utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao il tali prodotti, il legislatore si è limitato ad instaurare un regime provvisorio. In particolare, la direttiva prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore le normative nazionali che ammettono o vietano l´aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti fabbricati sul loro territorio. Ma la Corte rammenta che gli Stati membri non possono introdurre condizioni contrarie alla libera circolazione delle merci. La Corte afferma che l´obbligo di modificare la denominazione di vendita dei prodotti di cui trattasi in "surrogati di cioccolato" può costringere gli operatori a sopportare spese supplementari di confezionamento e, comunque, avere un´influenza negativa sulla percezione di tali prodotti da parte dei consumatori. Ne risulterebbero quindi ostacoli alla libera circolazione delle merci. Tuttavia, la Corte rammenta che siffatte restrizioni potrebbero essere giustificate da esigenze attinenti, in particolare, alla tutela dei consumatori, a condizione che esse siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, nonché proporzionati all´obiettivo perseguito. La Corte ha già distinto due situazioni: il prodotto ha subito una modifica sostanziale dal punto di vista della sua composizione, che lo rende diverso dalle merci conosciute con tale denominazione; il prodotto ha subito modifiche meno rilevanti e, quindi, un´etichettatura adeguata può essere sufficiente per fornire al consumatore le informazioni necessarie. La Corte constata che, secondo la direttiva del 1973, l´elemento caratteristico di qualsiasi prodotto recante la denominazione "cioccolato" risiede nella presenza di taluni contenuti minimi di cacao e di burro di cacao. L´aggiunta di sostanze grasse vegetali non ha l´effetto di modificare sostanzialmente la natura di tali prodotti. Di conseguenza, un´etichettatura adeguata, che informa della presenza di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sarebbe sufficiente per garantire l´informazione e, quindi, la tutela dei consumatori. Pertanto, la Corte considera che le normative spagnola e italiana sono sproporzionate e violano il principio della libera circolazione delle merci. La direttiva 2000/36, che entrerà in vigore solo nel giugno 2003, contiene disposizioni che autorizzano l´aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino ad un massimo del 5%.  
   
 

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