Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerdì 17 Gennaio 2003
 
   
  LA CORTE EUROPEA CONDANNA LŽITALIA PER AVER RISERVATO TARIFFE PIÙ FAVOREVOLI PER LŽINGRESSO IN ISTALLAZIONI CULTURALI MUNICIPALI O DECENTRALIZZATE AI SOLI CITTADINI ITALIANI O ALLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI CHE LE GESTISCONO

 
   
  Bruxelles, 17 gennaio2003 - Anche se la regolamentazione rientra nella competenza esclusiva delle regioni, lo Stato resta il solo responsabile dellŽosservanza degli obblighi comunitari A seguito di denunce relative a discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza relativamente allŽingresso nei musei italiani, la Commissione ha effettuato indagini in esito alle quali ha concluso che il regime tariffario preferenziale applicabile a persone di età superiore ai 60 o 65 anni per lŽingresso in diversi musei italiani comportava effettivamente discriminazioni. Conformemente al cosiddetto procedimento "per inadempimento" previsto dal Trattato, la Commissione ha inviato allŽItalia una lettera di diffida invitandola ad adeguarsi al principio di non discriminazione. Il governo italiano ha quindi informato la Commissione riguardo ad unŽimminente modifica della sua normativa diretta ad estendere a tutti i cittadini europei di età superiore a 60 o 65 anni e lŽingresso gratuito nei musei italiani. Tale trattamento era fino allora riservato unicamenti ai cittadini italiani o a taluni residenti. La detta modifica riguardava unicamente i musei nazionali, ma non i musei municipali (tra cui quelli di Firenze, Padova, Treviso e Venezia). La Commissione ha deciso pertanto di proporre il presente ricorso. Nella sua sentenza la Corte ricorda che è vietata una normativa nazionale riguardante lŽingresso nei musei di uno Stato membro che comporti una discriminazione a danno dei soli turisti stranieri. Inoltre, la parità di trattamento prevista dal Trattato vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche dissimulata, che, applicando diversi criteri di distinzione, pervenga al medesimo risultato. Nella causa in esame il provvedimento italiano prevede un trattamento diverso basato sul criterio della residenza che opera principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, in quanto i non residenti non sono, in generale, cittadini dello Stato. LŽitalia non ha contestato tale discriminazione, ma ha tentato di giustificarla. Anzitutto, ha addotto considerazioni di interesse generale attinenti a criteri di ordine economico e fiscale: da un lato, ha ricordato i costi derivanti dalla gestione dei beni culturali e, dŽaltro lato, ha sostenuto che tali agevolazioni costituirebbero il corrispettivo del pagamento delle imposte mediante le quali i residenti partecipano alla gestione dei siti considerati. Secondo la Corte di giustizia, in primo luogo, non possono essere accettati gli argomenti di natura meramente economica. In secondo luogo, non esiste un nesso diretto tra una qualsiasi imposizione a carico dei residenti italiani e lŽapplicazione di tariffe preferenziali per lŽingresso nei musei e nei monumenti di cui trattasi. Il governo italiano ha inoltre presentato lŽargomento secondo cui i regolamenti che istituiscono le agevolazioni tariffarie non rientrano nella sua competenza, ma in quella degli enti locali. I giudici comunitari non ammettono tale giustificazione. Infatti, uno Stato membro è il solo responsabile nei confronti della Comunità del rispetto degli obblighi comunitari. Pertanto, la Corte dichiara che lŽItalia ha violato i principi comunitari della libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, riservando agevolazioni tariffarie discriminatorie per lŽingresso a beni culturali a vantaggio di una determinata categoria di persone (i cittadini italiani o le persone di età superiore a 60 o 65 anni residenti nel territorio degli enti locali che gestiscono le attività di cui trattasi).  
   
 

<<BACK