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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Gennaio 2003
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA AVVIA PROCEDIMENTI D´INFRAZIONE CONTRO OTTO STATI MEMBRI PER INOSSERVANZA DELLA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

 
   
  Bruxelles, 27 gennaio 2003 Per proteggere l´ambiente europeo la Commissione europea ha avviato procedimenti d´infrazione nei confronti di Lussemburgo, Regno Unito, Austria, Italia, Spagna, Finlandia, Germania e Grecia. La Commissione è preoccupata per l´inosservanza da parte degli Stati membri di una normativa che prescrive la valutazione dell´impatto ambientale (Via) su progetti pubblici e privati. Il Lussemburgo - reo di inosservanza di una precedente sentenza della Corte europea di giustizia - riceverà una lettera di messa in mora (prima diffida scritta) ex articolo 228 del trattato Ce per non avere recepito correttamente un emendamento del 1997 alla direttiva Via. Il Regno Unito è stato deferito dinanzi alla Corte di giustizia per non aver effettuato una Via sul proposto progetto di sviluppo per il Crystal Palace di Londra. L´austria è stata deferita alla Corte per non aver adeguato alla direttiva la sua legislazione per la valutazione dei progetti che mirano alla ristrutturazione di aree rurali in alcuni Länder. L´italia sarà deferita alla Corte per un procedimento relativo al porto di Fossacesia e riceverà pareri motivati (ultima diffida) in altri due casi. La Spagna riceverà un parere motivato in tre casi fra di loro connessi, per aver escluso dal requisito di una Via i progetti di sviluppo urbano. Regno Unito, Germania e Grecia riceveranno pareri motivati per aver recepito in modo inadeguato la direttiva. I pareri motivati costituiscono la seconda fase dei procedimenti formali di infrazione ai sensi dell´articolo 226 del trattato Ce. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi dl ricevimento delle richieste, la Commissione può deferire i casi alla Corte di giustizia europea. Commentando queste decisioni, la signora Margot Wallström, commissaria per l´ambiente, ha dichiarato: "Deploro il fatto che la Commissione abbia dovuto agire ancora una volta nei confronti di alcuni Stati membri per richiamarli all´obbligo di effettuare valutazioni su importanti progetti ambientali, come prescrive la direttiva. La valutazione d´impatto aiuta a conseguire lo sviluppo sostenibile in tutta l´Unione europea ed è vitale per mantenere gli elevati standard di protezione stabiliti dalla normativa europea." Procedimenti contro singoli Stati membri: Lussemburgo - Il 19 febbraio 2002, la Corte europea di giustizia ha dichiarato che il Lussemburgo non aveva comunicato alla Commissione le misure nazionali prescritte per attuare completamente un emendamento del 1997 alla direttiva Via (Causa C-366/00). Tale emendamento in sostanza aggiorna e rafforza le disposizioni originali della direttiva. Dal momento della pronuncia della Corte, le autorità lussemburghesi hanno informato la Commissione che stanno procedendo in vIa prioritaria al recepimento. Tuttavia, sulla controversia si pronuncerà il Conseil d´Etat di Lussemburgo e non si può prevedere una data dell´entrata in vigore delle misure. Pertanto, la Commissione ha invIato una lettera di costituzione in mora al Lussemburgo, avvIando un procedimento ai sensi dell´articolo 228 del trattato Ce per non aver ottemperato alle pronunce della Corte. Tale procedimento può dar luogo all´irrogazione di pesanti ammende nei confronti degli Stati membri qualora persistano ad attuare in modo inadeguato le pronunce. Regno Unito - La Commissione ha deciso di deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia, ai sensi dell´articolo 226 del trattato Ce, per non aver effettuato una valutazione di impatto ambientale su un progetto relativo a un grande cinema multisala e a un centro divertimenti al Crystal Palace di Londra. Le autorità del Regno Unito non hanno eseguito la valutazione sebbene il progetto eccedesse la soglia della valutazione stabilita negli orientamenti ufficiali in materia di analisi preliminare. Il procedimento dinanzi alla Corte si riferisce anche alla questione generale della maniera in cui il Regno Unito applica la direttiva nel caso di autorizzazioni relative a progetti di sviluppo. La legislazione del Regno Unito prevede che alcune questioni possano essere "riservate" al momento del rilascio dell´autorizzazione di un progetto di sviluppo, per essere considerate più tardi. Pertanto, tali "questioni riservate" sembrano escludere l´esperimento della Via prescritto dalla direttiva. In un´altra vertenza, il Regno Unito riceverà un parere motivato relativo al sistema di concessione di "certificati di regolarizzazione" a progetti come depositi di rottami, che potrebbero invece essere disciplinati dalla direttiva. Tali certificati proteggono l´operatore dall´azione penale prevista dalla normativa sui piani urbanistici. Il loro effetto è di esentare tali progetti dal requisito di un permesso e perciò dal dover considerare se si possa prescrivere una Via. La Commissione ritiene che il "certificato di regolarizzazione" possa essere concesso solo quando la normativa della valutazione d´impatto ambientale sia stata rispettata. Austria La Commissione ha deciso di deferire l´Austria alla Corte di giustizia in seguito alla mancata adozione da parte dei Länder Burgenland, Carinzia e Salisburgo di norme che garantiscano che i progetti riguardanti la ristrutturazione di determinate aree rurali siano soggetti alla Via. Tali norme comunitarie sono in vigore dal 1997. Italia La Commissione ha deciso di deferire l´Italia alla Corte di giustizia in seguito alla decisione delle autorità italiane di non ritenere necessaria una valutazione d´impatto ambientale per un progetto di un porto da diporto a Fossacesia (Chieti). La Commissione non è convinta che raggiungendo tale conclusione le autorità abbiano tenuto in sufficiente considerazione la presenza nelle vicinanze di un sito classificato come soggetto a protezione speciale ai sensi della direttiva "Habitat"(1). La direttiva "Via" prevede che, nel determinare l´eventuale necessità di svolgere una valutazione d´impatto ambientale di un progetto, le autorità prendano in piena considerazione queste zone sensibili. Inoltre l´Italia riceverà un parere motivato in relazione a lavori strutturali nel porto di Olbia. Sulle finalità del progetto non è stato espresso nessun ´parere preliminare´ - quale previsto dalla direttiva Via - in merito alla necessità di una Via. Inoltre, l´Italia riceverà un parere motivato per aver concesso un´esenzione ai sensi della legislazione nazionale del 1996 relativa alla Via in "situazioni d´emergenza". Tale esenzione non è prevista dalla direttiva Via. La normativa italiana non è conforme alla direttiva in quanto permette che, in situazioni d´emergenza, singoli progetti non vengano assoggettati alle disposizioni della direttiva e non si conformino alle deroghe ivi previste o alle restrizioni previste dai suoi articoli 2 e 3. Spagna La Spagna riceverà un parere motivato per non aver applicato la direttiva nel caso di tre progetti di sviluppo urbano connessi fra di loro. La direttiva Via prevede che le autorità effettuino un esame caso per caso o fissino soglie per i progetti di sviluppo urbano in modo da stabilire se per tali progetti sia necessaria una Via. Secondo la legislazione spagnola, i progetti di sviluppo urbano sono esclusi dall´obbligo della Via qualora si tratti di zone urbane. In altri termini, in relazione a tali progetti la legislazione spagnola non è conforme alla direttiva. Una vertenza è sorta in seguito a una denuncia contro un progetto di sviluppo urbano di grandi dimensioni a Madrid. Gli altri casi riguardano un progetto per un parco di divertimenti a Paterna (Valencia), contro il quale è stata presentata una petizione presso il Parlamento europeo ed un progetto edilizio a Zamora, sulle rive del fiume Duero. Quest´ultimo caso ha origine in una denuncia. Grecia La Grecia riceverà un parere motivato riguardo ad un impianto di trattamento di acque reflue a Gerani (Crete). La vertenza è sorta in seguito ad una denuncia: in essa si affermava che non erano state effettuate né una preventiva Via né una pubblica consultazione come previsto dalla direttiva per quanto riguarda il progetto dell´impianto a Gerani. Infatti, le autorità greche hanno autorizzato la costruzione dell´impianto prima di effettuare una Via. Finlandia La Finlandia riceverà un parere motivato poiché la legislazione notificata per recepire l´emendamento del 1997 alla direttiva Via nella provincia di Åland non garantisce che tutti i progetti atti ad avere un impatto ambientale importante siano sottoposti alla procedura di autorizzazione. Germania La Germania riceverà un parere motivato poiché la maggior parte dei Länder non hanno attuato o non hanno attuato in modo corretto la direttiva Via in relazione ai progetti di costruzione stradale. Contesto normativo La direttiva sulla valutazione dell´impatto ambientale Questa direttiva(2), che costituisce un elemento importante della legislazione comunitaria sull´ambiente, impone agli Stati membri di eseguire una valutazione di impatto ambientale (Via) per determinati progetti pubblici e privati prima della loro autorizzazione, qualora essi possano avere effetti significativi sull´ambiente. Per alcuni progetti (ad esempio la costruzione di autostrade) elencati nell´allegato I alla direttiva, tale valutazione è obbligatoria. Per altri (come i progetti di sviluppo urbano) elencati nell´allegato Ii, gli Stati membri devono effettuare un´analisi preliminare per determinare quali progetti necessitano una valutazione. Essi possono applicare soglie o criteri, effettuare esami caso per caso o optare per una combinazione di questi approcci, con l´obiettivo di garantire la valutazione di tutti i progetti significativi sotto il profilo dell´impatto ambientale. L´obiettivo di una Via è di individuare e descrivere l´impatto ambientale dei progetti, nonché valutarli per poterne prevenire o mitigare gli effetti. Durante la procedura Via il pubblico può intervenire ed esprimere le sue preoccupazioni ambientali in merito al progetto. La procedura di autorizzazione deve tener conto dei risultati della consultazione. La legislazione nazionale necessaria avrebbe dovuto entrare in applicazione nel luglio 1988. Nel 1997 è stata adottata una modifica alla direttiva. Pur mantenendo il quadro fondamentale della direttiva originaria, la modifica rafforza numerosi dettagli: è aumentato il numero dei progetti per i quali è obbligatoria la sottoposizione alla Via, ha introdotto maggiori e più dettagliati criteri per decidere se una Via sia necessaria in altri casi, ha disposto che gli autori dei progetti forniscano informazioni su possibili alternative esaminate, e ha previsto che il responsabile delle decisioni le motivi anche nel caso in cui l´autorizzazione sia stata concessa. Gli Stati membri dovevano adottare entro il marzo 1999 le normative nazionali necessarie per questa modifica. Procedimento di infrazione L´articolo 226 del trattato prevede che la Commissione intervenga nei confronti degli Stati membri che non rispettano i propri obblighi. Se il mancato rispetto del diritto comunitario giustifica, a giudizio della Commissione, l´avvio di una procedura di infrazione essa indirizza allo Stato inadempiente una lettera di messa in mora o "intimazione" (primo richiamo scritto), chiedendogli di presentare le proprie osservazioni entro un preciso termine, fissato generalmente in due mesi. In base alla risposta, o alla mancata risposta, la Commissione può decidere di indirizzare allo Stato membro interessato un parere motivato, nel quale chiarisce in modo inequivocabile perché ritiene che il diritto comunitario non sia stato rispettato ed invita lo Stato membro a conformarvisi entro un preciso termine, in genere di due mesi. Qualora lo Stato membro non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia. Gli Stati inadempienti che dovessero continuare a non conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia, potrebbero a questo punto essere nuovamente deferiti dalla Commissione alla Corte, come previsto dall´articolo 228 del trattato. A norma dello stesso articolo la Commissione potrebbe infine chiedere alla Corte di condannare tali Stati al pagamento di una somma forfettaria.  
   
 

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