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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Gennaio 2003
 
   
  NOMI DI DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI: LA GIURISPRUDENZA IN ITALIA

 
   
  Dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati univoci e difficilmente reversibili per quel che riguarda l´uso dei nomi di dominio (domain names) e la normativa ad essi applicabile. Ricordiamo che il domain name il "segno" che consente l´identificazione e l´accesso ad un determinato computer dalla rete internet, è il collegamento tra un determinato utente e la generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete. Il nome di dominio può consistere in un nome proprio, in una ditta, in una denominazione o in una qualunque altra espressione scelta dall´assegnatario e consente di localizzare il sito ed individuarne il titolare. Il nome di dominio non è una semplice casella postale o indirizzo elettronico, in quanto svolge una funzione simile a quella svolta dal marchio d´impresa. L´autorità Garante della concorrenza e del mercato (27 marzo 1997, n. 4820), ad esempio, ha ritenuto generalmente applicabili le regole in materia di segni distintivi, che, a loro volta, sono mezzi di comunicazione d´impresa, in quanto internet costituisce non solo una forma di comunicazione, anche di impresa, ma anche un veicolo pubblicitario. In data 24 marzo 1999, il Tribunale di Napoli, a sua volta, ha affermato che "per la sua capacità di identificare l´utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet". Ed il Tribunale di Milano, in data 10 giugno 1997, n. 3666, ha affermato che "va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, l´utilizzo della denominazione Amadeus.it. Quale "domain name" di un sito internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla società titolare del marchio predetto". Conseguentemente l´uso di un domain name, confondibile con un segno distintivo altrui anteriore, è illecito. Di avviso contrario abbiamo trovato solo alcune sentenze, che citiamo per puro dovere di cronaca. Il Tribunale di Firenze, in data 29 giugno 2000, e la sezione staccata di Emboli dello stesso Tribunale di Firenze, in data 23 novembre 2000, infatti, hanno sostenuto che "la funzione del domain name system è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico - logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi". Di analogo tenore la sentenza del Tribunale di Bari del 24 luglio 1996. Tuttavia, il domain name è solo tecnicamente un mero indirizzo (un numero di telefono tradotto in cifre alfabetiche): esso ha le stesse funzioni dei segni tipici dell´imprenditore, ed è suscettibile di conflitto con questi ultimi. Il Tribunale di Modena, in data 1° agosto 2000, a sua volta, ha precisato che il domain name può avere in comune con i segni "tradizionali" soprattutto la natura di rappresentazione grafica (denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa specifica). Ed ancora ... Il valore e la funzione commerciale dei domain name sta anche nella loro capacità di "catturare" il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo, di facilitare l´individuazione dell´indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.  
   
 

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