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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Gennaio 2003
 
   
  RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO

 
   
  Il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 11 del 15 gennaio 2003, ha riscritto la normativa sul collocamento, ha soppresso le liste di collocamento ordinarie e speciali (restano quelle di mobilità, del collocamento obbligatorio e di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo), ha modificato le procedure di assunzione e gli obblighi di comunicazione ai centri per l´impiego. Dal 30 gennaio 2003 il provvedimento entrerà in vigore e contestualmente risultano abrogate alcune delle disposizioni di legge attualmente in vigore. Tuttavia, tutte le disposizioni innovative in materia di comunicazione contestuale di avvenuta assunzione di un dipendente o dell´instaurazione di un rapporto di collaborazione autonoma in forma coordinata e continuativa, anche del socio lavoratore di cooperativa, al competente centro per l´impiego in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché di trasformazione e di cessazione del rapporto troveranno applicazione solamente dalla data che sarà poi stabilita con apposito decreto dal Ministero del Lavoro con cui verranno definiti i modelli per effettuare le comunicazioni obbligatorie ai competenti servizi. Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare, al centro per l´impiego, l´avvenuta assunzione di dipendenti. La comunicazione dovrà contenere, tra l´altro, i dati anagrafici del lavoratore, la tipologia contrattuale, la data di assunzione e, nel caso in cui il contratto non sia a tempo indeterminato, anche la data di prevista cessazione. Gli stessi obblighi si applicano anche ai tirocini formativi e di orientamento. Nel caso in cui l´instaurazione del rapporto dovesse avvenire in un giorno festivo, o nelle ore serali o notturne o anche nei casi di emergenza la comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile successivo. Il provvedimento prevede altresì, per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, che l´assunzione, la proroga o la cessazione del rapporto dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese dovrà essere fatta entro il 20 del mese successivo. Tutti i datori di lavoro dovranno comunicare entro cinque giorni al centro per l´impiego le variazioni contrattuali inerenti: la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, da part time a full time, da apprendistato o da Cfl a tempo indeterminato. Le comunicazioni saranno valide anche per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni del Lavoro, dell´Inps, dell´Inail e di altre forme previdenziali sostitutive. Sempre entro cinque giorni dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L´obbligo sussisterà anche nel caso in cui la cessazione dovesse avvenire in data diversa rispetto a quella comunicata contestualmente all´atto dell´assunzione. Il provvedimento, che modifica il Decreto legislativo n. 181/00 contiene molte altre importanti novità che saranno operative dal 30 gennaio 2003. Rimane confermata la disposizione, già contenuta nell´art. 9 bis della Legge n. 608/96, che stabilisce l´obbligo di consegnare al lavoratore, all´atto dell´assunzione, una dichiarazione contenente i dati di registrazione nel libro matricola. All´atto dell´assunzione dovrà essere consegnata al lavoratore la comunicazione contenente le informazioni obbligatorie introdotte dal D. Lgs. N. 152/97 (tra le altre: indicazione delle parti contrattuali, luogo di lavoro, e così vIa). Tutti i lavoratori saranno assunti direttamente, fatta eccezione per le assunzioni di lavoratori extracomunitari, residenti all´estero, di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all´estero in Paesi extraUe nonché quelle in materia di collocamento obbligatorio di disabili. Il periodo in cui il lavoratore licenziato per riduzione di personale può far valere il diritto di precedenza alla riassunzione è stato ridotto da 12 a 6 mesi. Contestualmente all´entrata in vigore del Decreto n. 297/02 verranno abrogate numerose disposizioni tra cui, in particolare, la Legge n. 112/35 in materia di libretto di lavoro, alcune norme dell´art. 25 della Legge n. 223/91 sulla riserva del 12% delle nuove assunzioni a favore dei lavoratori cosiddetti "riservatari".  
   
 

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