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Notiziario Marketpress di Venerdì 14 Febbraio 2003
 
   
  LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI: LA COMMISSIONE INTERVIENE NEI CONFRONTI DI CINQUE STATI MEMBRI

 
   
  Bruxelles, 14 frebbraio 2003 - La Commissione europea ha formalmente invitato il Belgio, l´Italia e la Germania a eliminare alcuni ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci nel mercato interno (in violazione degli articoli 28-30 del trattato Ce). Tali ostacoli interessano prodotti da costruzione (B), rifiuti in polietilene (It), automobili (It), strumenti di misurazione (D), antiparassitari (D) e integratori alimentari a base di aglio (D). Le richieste della Commissione sono state formulate sotto forma di parere motivato, seconda tappa della procedura d´infrazione di cui all´articolo 226 del trattato Ce. Se le autorità nazionali non rispondono in maniera soddisfacente entro due mesi a contare dalla trasmissione del parere motivato, la Commissione può decidere di adire alla Corte di giustizia. La Commissione ha inoltre deciso di procedere in Corte di giustizia nei confronti di Italia, Francia e Portogallo in merito ad altri analoghi problemi. Si tratta di ostacoli alle importazioni di oggetti d´oro (F), alimenti destinati a particolari regimi alimentari (It), registratori di cassa (It) e tubi in polietilene (P). Se le normative nazionali impediscono la libera circolazione delle merci all´interno dell´Unione europea, le imprese europee private del diritto di vendere i loro prodotti in tutta l´Unione in base a un´autorizzazione alla messa in commercio rilasciata dallo Stato membro in cui risiedono. La concorrenza sui mercati nazionali può quindi essere ridotta. Il risultato ultimo è che i consumatori dispongono di minori possibilità di scelta e rischiano di pagare di più. Belgio - prodotti da costruzione - La Commissione ha inviato un parere motivato al Belgio a causa dell´obbligo che grava di fatto sui prodotti da costruzione di ottenere il marchio di conformità "Benor" o "Atg". La Commissione ha constatato che le autorità belghe incoraggiano fortemente l´utilizzazione dei prodotti muniti del marchio "Benor" o "Atg" e che vi è di fatto l´obbligo di ottenere uno di tali marchi per poter accedere al mercato belga. Ne deriva che, in pratica, qualsiasi operatore economico che desideri commercializzare prodotti da costruzione legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro, si vede costretto, per accedere al mercato belga, a procurarsi uno dei marchi citati. Inoltre, sembra che la procedura per il rilascio del marchio "Atg", che viene concesso a prodotti idonei all´impiego nell´edilizia ma non sono conformi alla normativa belga, sia molto più gravosa, lunga e costosa di quella per il rilascio del marchio "Benor", che attesta che un prodotto è conforme alla normativa belga. Germania - calibratura degli strumenti di misurazione - La Commissione ha inviato un parere motivato alla Germania, ritenendo ingiustificato l´obbligo derivante dal regolamento tedesco relativo ai pesi e misure di apporre sugli strumenti di misurazione una stampigliatura rilasciata dalle competenti autorità tedesche. La Commissione ritiene che l´applicazione, come effettuata dalle autorità tedesche, del regolamento relativo ai pesi e misure costituisca un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei beni, perché ostacola e rende più costosa la commercializzazione di prodotti che vengono legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri. Tale normativa comporta infatti, in generale, l´intervento di un importatore nonché il versamento di un corrispettivo all´organismo incaricato della stampigliatura, e quindi costi supplementari. Germania - importazione parallela di antiparassitari La Commissione ha inoltre invitato la Germania, con l´invio di un parere motivato, a modificare la legislazione concernente l´importazione parallela di antiparassitari, ritenendo ingiustificato il fatto che, in caso di ritiro di un´autorizzazione alla messa in commercio (Amc) di un prodotto fitosanitario di riferimento, la Germania non conceda agli importatori paralleli un periodo di transizione adeguato per la liquidazione delle scorte. Secondo la normativa tedesca, soltanto i prodotti fitosanitari autorizzati dalle autorità tedesche possono essere messi in commercio. L´esistenza di un´Amc rilasciata per un prodotto di riferimento rende possibile l´importazione parallela dei prodotti. La revoca dell´Amc rilasciata al prodotto di riferimento comporta invece, nella pratica amministrativa tedesca, il divieto di commercializzare il prodotto importato al di fuori delle reti ufficiali di distribuzione. Secondo la Commissione, il ritiro immediato dell´Amc senza concedere un periodo di transizione adeguato per la liquidazione delle scorte rappresenta una violazione dei diritti degli importatori non proporzionale rispetto all´obiettivo conclamato di protezione della salute, e costituisce quindi un ostacolo commerciale ingiustificato. Germania - integratori alimentari a base di aglio - La Commissione ha inviato alla Germania un parere motivato per quanto riguarda la pratica delle autorità tedesche di considerare sempre come medicinali i prodotti in capsule contenenti aglio secco, che vengono pertanto sottoposti a procedure di autorizzazione alla messa in commercio particolarmente pesanti, anche quando si tratta piuttosto di prodotti alimentari. Secondo la Commissione, tale pratica è incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci, perché rende più difficile la commercializzazione dei prodotti in questione senza essere proporzionale rispetto all´obiettivo di protezione dei consumatori che si prefigge di raggiungere. Italia - rifiuti in plastica - La Commissione ha inviato all´Italia un parere motivato per contestare la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni concernenti l´esportazione di rifiuti in polietilene e i contributi che gli operatori del settore devono pagare al consorzio incaricato della gestione dei programmi di raccolta, trattamento e riciclaggio. Il regolamento italiano in vigore ("decreto Ronchi") obbliga gli operatori economici ad affidare esclusivamente ad un consorzio nazionale la gestione di tutti i rifiuti in questione; impedendo così qualsiasi vendita diretta di tali rifiuti ad altre organizzazioni comunitarie autorizzate a trattarli, il regolamento comporta di fatto un divieto delle esportazioni incompatibile con l´articolo 29 del trattato Ce. Risulta inoltre che, benché gli operatori debbano pagare un corrispettivo proporzionale alla quantità dei prodotti e/o dei rifiuti in polietilene trattati, gli importatori siano sottoposti ad un contributo più elevato degli operatori che trattano rifiuti "nazionali". Secondo il trattato Ce (articolo 90), un´imposta interna che colpisce più severamente i prodotti importati di quelli nazionali è considerata illegittima. Italia - importazione parallela di automobili - La Commissione ha inviato all´Italia un parere motivato in merito alle disposizioni nazionali che hanno la conseguenza di ostacolare le importazioni parallele di automobili, a titolo professionale o individuale. In effetti, queste importazioni vengono scoraggiate per due motivi: da un lato, in virtù del fatto che le vetture importate parallelamente non possano mai essere immatricolate attraverso la procedura semplificata, ma esclusivamente seguendo quella tradizionale; dall´altro, perché non è possibile attribuire alle vetture importate parallelamente il codice "antifrode" (codice specificamente utilizzato in Italia per combattere il traffico di vetture rubate e attribuito alle sole automobili destinate in partenza la mercato italiano), il che induce i potenziali acquirenti a ritenere che solo le reti ufficiali di importazione possano garantire la liceità dell´origine delle vetture vendute. Secondo la Commissione, le disposizioni italiane costituiscono un ostacolo ingiustificato al commercio intracomunitario. Francia - oggetti in metallo prezioso - La Commissione ha deciso di adire alla Corte di giustizia nei confronti della Francia in merito alla normativa in materia di commercializzazione dei prodotti in oro. Questa legislazione prevede una differenza di denominazione per gli oggetti in "lega d´oro" (375 e 585 millesimi) e quelli in "oro" (750, 916 e 999 millesimi), che avrebbe la finalità di assicurare la protezione dei consumatori e la correttezza delle transazioni commerciali. La Commissione ritiene che le norme del trattato concernenti la libera circolazione delle merci (articolo 28), secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si oppongano a che uno Stato membro riservi l´utilizzazione della denominazione "oro" soltanto agli oggetti con titolo di 750/000 o superiore, qualora una siffatta denominazione sia legalmente utilizzata nello Stato membro di provenienza per oggetti con titolo inferiore a 750/000. La Commissione ritiene infatti che, per assicurare la protezione dei consumatori e la correttezza delle transazioni commerciali, sia sufficiente che gli Stati membri prescrivano un´etichettatura adeguata, ad esempio a fianco del prezzo, per assicurare una corretta informazione sull´effettivo tenore in oro dei diversi oggetti offerti alla vendita. La Commissione aveva ricevuto un reclamo che denunciava il carattere non proporzionale di questa normativa e le difficoltà che poneva per i prodotti originari di altri Stati membri dove la denominazione "oro" viene utilizzata legalmente per prodotti a titolo inferiore. Italia - etichettatura dei prodotti alimentari - La Commissione europea ha deciso di tradurre l´Italia davanti alla Corte di giustizia per quanto concerne gli obblighi in materia di etichettatura e imballaggio di alcuni prodotti (ad esempio le barre o le bevande destinate principalmente ad aiutare gli sportivi a recuperare le sostanze nutritive perse durante l´attività fisica), che in Italia sono sottoposte ad una procedura di autorizzazione preventiva alla messa in commercio Secondo le disposizioni nazionali, il numero di registrazione e la data dell´autorizzazione devono essere indicati sull´etichetta e/o la confezione del prodotto. Pertanto, il produttore comunitario (o il responsabile della messa in commercio in Italia) deve rifare l´etichettatura o l´imballaggio del prodotto per assicurare la menzione di queste informazioni. La Corte di giustizia (casi C-217/99 e C-55/99) ha già esaminato un analogo regolamento, concludendo che l´onere supplementare in termini di tempo e di costo non è giustificato laddove non garantisce la conformità del prodotto alle esigenze della salute pubblica e non apporta agli utilizzatori informazioni utili alla verifica che il prodotto non presenta rischi per la salute. Del resto, la Commissione si è già rivolta alla Corte di giustizia per quanto riguarda l´applicazione della procedura di autorizzazione preventiva ai prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro: tale procedura è attualmente in corso (vedi Ip/02/999). Italia - registratori di cassa - La Commissione ha deciso di adire alla Corte di giustizia ritenendo ingiustificato l´obbligo imposto dall´Italia a tutti i fabbricanti di registratori di cassa di sottoporre tali prodotti ad una serie di test, controlli tecnici e misure amministrative che implicano, fra l´altro, la ripetizione di controlli già effettuati, l´impossibilità di far valere certificati rilasciati da un organismo omologato in un altro Stato membro e l´obbligo di disporre di una rete di assistenza approvata dal ministero delle finanze sul territorio italiano. Questi obblighi impongono agli operatori con sede in un altro Stato membro costi supplementari e ritardano la messa in commercio dei prodotti. La Commissione ritiene che le condizioni imposte dalla legge italiana siano eccessive rispetto all´obiettivo legittimo di lottare contro l´evasione fiscale. Benché le autorità nazionali abbiano riconosciuto l´esistenza di ostacoli, non è stato dato alcun seguito concreto al parere motivato della Commissione, che aveva chiesto una semplificazione degli obblighi a carico degli operatori economici comunitari che desiderano commercializzare in Italia i loro prodotti, allo scopo di renderli proporzionali all´obiettivo d´interesse generale in questione. Portogallo - omologazione dei tubi di polietilene per acque sanitarie - La Commissione ha deciso di citare il Portogallo in Corte di giustizia per la normativa di quel paese in materia di tubi di polietilene per acque sanitarie utilizzati per costruzioni urbane. La Commissione ritiene tale normativa incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci di cui al trattato Ce. La normativa portoghese prevede l´obbligo di rilascio di un parere preventivo del laboratorio nazionale del ministero dei lavori pubblici (Lnec) per la messa in commercio dei prodotti non coperti dalle norme nazionali portoghesi né da norme europee recepite in Portogallo. Inoltre, l´omologazione non può essere concessa che per il sistema di tubature nel suo complesso. La Commissione ritiene che tale esigenza sistematica di parere preventivo, senza tenere conto dei certificati e dei test effettuati in altri Stati membri, sia ingiustificata. La Commissione ritiene inoltre non proporzionale l´obbligo di omologare integralmente l´intero sistema. In effetti, tale obbligo impedisce l´omologazione individuale dei singoli tubi. Benché le autorità nazionali siano state avvertite degli ostacoli incontrati dagli operatori economici che importano tubi per acque sanitarie fabbricati e commercializzati legalmente in altri paesi membri, nella risposta al parere motivato inviato dalla Commissione non è stato proposto nessun miglioramento. Le informazioni sulle procedure d´infrazione in corso nei riguardi dell´insieme degli Stati membri sono disponibili sul sito Internet Europa all´indirizzo seguente: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm     
   
 

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