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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Settembre 2011 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO DIVIETO AD EOLICA DI ALTAMURA A FINI COMMERCIALI IN ZONE NATURA 2000
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Eolica di Altamura ha acquisito i diritti relativi ad un progetto per la realizzazione di un parco eolico, non finalizzato all´autoconsumo, su suoli della Azienda Agro-zootecnica Franchini, inclusi nel Parco nazionale dell´Alta Murgia, area protetta classificata come Sic (sito di importanza comunitaria) e Zps. La sua richiesta è stata respinta dall´Ente Parco e dalla Regione Puglia. Il diniego è stato motivato dalle disposizioni regionali, in base alle quali, le aree Sic e Zps, di cui alle direttive «habitat» e «uccelli», sono ritenute in via assoluta «non idonee», anche a causa di assenza del piano regolatore degli impianti eolici.La legge regionale n. 31/2008 vieta infatti di costruire nuovi aerogeneratori non finalizzati all´autoconsumo per tutti i siti della rete Natura 2000, prescindendo da qualsivoglia specifica valutazione di impatto ambientale. Le aziende sono allora ricorse dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia avverso i provvedimenti di diniego e le pertinenti norme regolamentari della Regione Puglia. Il Tar chiede, in sostanza, alla Corte se le direttive «habitat», «uccelli», 2001/77 e 2009/28 debbano essere interpretate nel senso che non ammettono una normativa che vieti l´installazione di aerogeneratori non finalizzati all´autoconsumo in siti appartenenti alla rete Natura 2000, senza alcuna previa valutazione di incidenza ambientale del singolo progetto sul sito specificamente interessato. La Corte ricorda anzitutto che il regime di tutela previsto dalle direttive «habitat» e «uccelli» per i siti appartenenti alla rete Natura 2000 non vieta qualsivoglia attività umana all´interno di tali siti, ma si limita a subordinare l´autorizzazione di dette attività ad una valutazione previa di incidenza. Il legislatore dell´Unione ha inteso creare un meccanismo di tutela che si attiva soltanto qualora un piano o un progetto rappresenti un rischio per un sito appartenente alla rete Natura 2000. La normativa della Regione Puglia stabilisce invece un regime di tutela dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 più restrittivo di quello introdotto dalle direttive «habitat» e «uccelli». Peraltro, la normativa dell´Unione, in ambito ambientale, non prevede un´armonizzazione completa. Tanto la direttiva «uccelli» quanto la direttiva «habitat» autorizzano gli Stati membri ad adottare misure di protezione rafforzata, alla sola condizione che esse siano compatibili con il Trattato Fue e che siano notificate alla Commissione. Risulta dal fascicolo che la normativa italiana nazionale e regionale ha essenzialmente ad oggetto la conservazione delle zone appartenenti alla rete Natura 2000, in particolare la protezione degli habitat degli uccelli selvatici dai pericoli che gli aerogeneratori possono rappresentare per questi ultimi e persegue perciò gli stessi obiettivi della direttiva «habitat». Non risulta che l’Italia abbia notificato le misure alla Commissione, ma il Trattato non subordina l´esecuzione dei provvedimenti previsti all´assenso o alla mancata opposizione della Commissione. La norma regionale, che si limita a vietare l´installazione di nuovi aerogeneratori non finalizzati all´autoconsumo (laddove possono essere esclusi dal divieto gli aerogeneratori finalizzati all´autoconsumo con una potenza pari o inferiore a 20 kW) ha una portata limitata, e di conseguenza non mette in pericolo l´obiettivo dell´Unione consistente nello sviluppo di energie nuove e rinnovabili. Le direttive 2001/77 e 2009/28 sulle energie rinnovabili e la loro promozione per promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili, stabiliscono obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, affinché le norme applicabili agli impianti di produzione di energie rinnovabili siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie. La Corte chiarisce che un divieto totale di costruire nuovi aerogeneratori in zone appartenenti alla rete Natura 2000 non è contrario a tali obiettivi. Le direttive 2009/28/Ce (fonti rinnovabili), 2001/77/Ce (promozione dell´energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili), 92/43/Cee (habitat) e 79/409/Cee (uccelli selvatici) consentono allo Stato membro di vietare l´installazione di impianti eolici a finalità commerciale, in un sito Natura 2000 senza valutazione preliminare dell´impatto ambientale sul sito specifico purché siano rispettati i principi di non discriminazione e proporzionalità. Spetta Tar verificare se la differenza di trattamento tra i progetti di costruzione degli aerogeneratori e i progetti riguardanti altre attività industriali possa fondarsi su differenze oggettive esistenti tra questi due tipi di progetti. Esso dovrà tener conto delle specificità degli impianti eolici, relative in particolare ai pericoli che questi ultimi possono rappresentare per gli uccelli. Il Tar dovrà quindi verificare la proporzionalità della misura nazionale tenendo conto del fatto che questa si limita ai soli aerogeneratori (ad esclusione di altre forme di produzione di energie rinnovabili quali gli impianti fotovoltaici) e si applica esclusivamente agli impianti eolici a fini commerciali (laddove gli aerogeneratori finalizzati all´autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 kW sono esclusi da tale divieto). (Corte di Giustizia Eu, Sentenza 21 luglio 2011, nella causa C-2/10, Azienda Agro-zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl contro Regione Puglia) |
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