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Notiziario Marketpress di Mercoledì 26 Febbraio 2003
 
   
  IMPOSTA SUL CAPITALE DELLE SOCIETÀ: LA COMMISSIONE EUROPEA HA DECISO DI CITARE L´ITALIA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

 
   
  Bruxelles, 26 febbraio 2003 La Commissione europea ha deciso di citare l´Italia dinanzi alla Corte di giustizia poiché l´Italia applica misure che rendono molto difficile l´esercizio del diritto al rimborso di una tassa che la Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con la direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (69/335/Cee). L´articolo 11 della legge italiana del 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce le modalità per la restituzione della tassa sulle concessioni governative per le società. La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 20 aprile 1993 (Ponente Carni Spa e Cispadana Costruzioni Spa - cause riunite C -71/91 e C/178/91), ha già dichiarato tale tassa incompatibile con la direttiva 69/335/Cee. La legge italiana del 1998 stabilisce tuttavia, con effetto retroattivo per gli anni 1985-1992, una tassa forfettaria di 500 000 lire (circa 250 euro) all´anno per l´iscrizione dell´atto costitutivo, nonché un´ulteriore tassa annuale per l´iscrizione degli altri atti sociali. L´importo di queste nuove tasse è trattenuto sulle somme da rimborsare della tassa sulle concessioni governative. La legge prescrive inoltre modalità che rendono difficile l´esercizio del diritto al rimborso. Nel contempo, la legge prevede che il tasso degli interessi di mora, dovuti all´atto del rimborso di questa tassa illegale, sia inferiore al tasso normalmente applicabile. Sia le due tasse che le modalità di questo tipo, tuttavia, sono contrarie all´articolo 10 della direttiva 69/335/Ce ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di ripetizione dell´indebito. Inoltre, nel quadro dell´esame di due domande di pronuncia pregiudiziale (cause riunite C-216/99 e C-222/99) la Corte di giustizia ha confermato che queste tasse sono permesse soltanto se il loro importo è calcolato in base ai costi di registrazione. La Corte ha d´altro lato confermato che è contrario al diritto comunitario applicare al rimborso di una tassa dichiarata incompatibile un tasso d´interesse inferiore a quello generalmente applicabile ai debiti fiscali. Nonostante l´Italia abbia annunciato la propria intenzione di modificare la normativa in questione, la Commissione non ha finora ricevuto alcuna proposta di emendamento. Informazioni di base L´articolo 7 della direttiva 69/335 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali obbliga gli Stati membri a non applicare imposte e diritti superiori all´1% sulla costituzione di società, l´aumento di capitale e la trasformazione di una società in società di capitali. Come statuito nella sentenza del 20 aprile 1993 della Corte di giustizia, Ponente Carni Spa e Cispadana Costruzioni Spa (C-71/91 e C-178/91) la direttiva 69/335 vieta all´Italia di applicare un tributo forfettario annuale per l´iscrizione al registro delle società dei principali atti relativi alla vita delle società se tale tributo non è calcolato in base al costo reale dell´operazione.  
   
 

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