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Notiziario Marketpress di Giovedì 27 Febbraio 2003
 
   
  TRASPORTI AEREI: LA COMMISSIONE PROPONE REGOLE CHIARE PER IL CONTROLLO SULLE ALLEANZE TRA COMPAGNIE AEREE UE E COMPAGNIE AEREE NON-UE

 
   
  Bruxelles, 27 febbraio 2003 - La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento che le conferirebbe pieni poteri di esame in materia di trasporto aereo tra la Comunità e i paesi terzi. Verrebbe così posto fine all´anomalia attuale dovuta al fatto che la Commissione ha giurisdizione sulle alleanze tra compagnie aeree europee ma non ad esempio sulle alleanza di queste con compagnie aeree statunitensi. Commentando l´adozione della proposta, il commissario Mario Monti ha dichiarato: "La necessità di porre termine a questa anomalia si è avvertita con ancora più urgenza dopo la recente sentenza Open Skies ("Cieli aperti") della Corte di giustizia europea, sentenza che ha riconosciuto la competenza della Ue in materia di relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti aerei. È prevedibile che essa porti ad un ulteriore consolidamento del settore". Il regolamento proposto al Consiglio e al Parlamento europeo conferirà alla Commissione poteri effettivi ed efficaci di esaminare, ad esempio, le alleanze tra le compagnie aeree Ue e le compagnie aeree non-Ue, non diversamente da quanto la Commissione già fa nel caso di alleanze tra compagnie aeree con sede nella Ue La proposta prevede anche il conferimento alla Commissione del potere di concedere esenzioni per categoria, quando ciò risulti giustificato. Ci si augura che, se adottato, il nuovo regolamento possa entrare in vigore il 1° maggio 2004, contestualmente all´entrata in vigore del nuovo regolamento (Ce) n. 1/2003 in materia di controllo antitrust che fissa le regole e le procedure per l´applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato Ce. Al momento la Commissione non dispone di poteri effettivi per applicare le regole di concorrenza europee al settore del trasporto aereo tra l´Unione europea e i paesi terzi. Finora tale mancanza si è fatta particolarmente sentire nei casi relativi alle alleanze tra compagnie aeree della Ue e compagnie aere non-Ue, siano esse statunitensi o di altro paese. Si tratta chiaramente di un´anomalia, dato che negli anni ottanta il regolamento (Cee) n. 3975/87 ha conferito alla Commissione il potere di applicare le regole di concorrenza al trasporto aereo tra gli aeroporti della Ue, ivi comprese le alleanze tra compagnie aeree europee. Non vi sono regole o procedure che disciplinino il trasporto aereo tra la Comunità e i paesi terzi. La Commissione può però esaminare le alleanze conformemente all´articolo 85 del trattato Ce, il quale autorizza la Commissione a "proporre" alle imprese interessate "i mezzi atti" a porre termine ad un´infrazione alle regole di concorrenza o ad "autorizzare" gli Stati membri ad adottare le misure necessarie. L´articolo 85 non fornisce alla Commissione i necessari strumenti di indagine, non le consente di intimare alle imprese di porre termine alle infrazioni, né l´autorizza ad imporre misure correttive o sanzioni. Una delle conseguenze dirette di questo stato di cose è che l´esame di tali alleanze può richiedere anni per l´esattezza sei, come nel caso delle alleanze tra Lufthansa, Sas e United Airlines, e tra Klm e Northwest. Naturalmente ciò non ha costretto le compagnie aeree interessate ad aspettare sei anni per mettere in atto gli accordi conclusi in merito al code-sharing, alla ripartizione degli utili o alla condivisione dei programmi frequent-flyer, elementi che caratterizzano in genere queste alleanze. Tuttavia, il fatto che la Commissione non possa adottare una decisione in tempi più rapidi crea incertezza giuridica. Il settore del trasporto aereo costituisce l´unica eccezione Il settore del trasporto aereo rappresenta l´unico settore per il quale la Commissione non dispone di chiari poteri di applicazione delle regole di concorrenza nei casi che interessano compagnie aeree non-Ue. Per tutti gli altri settori dell´economia, tranne poche eccezioni minori, sono state adottate norme di esecuzione e procedurali che vengono pienamente applicate quando gli accordi anticoncorrenziali o i comportamenti abusivi hanno effetti sul mercato dell´Ue. Il regolamento (Ce) n. 1/2003, che sostituirà il regolamento n. 17/1962 e le disposizioni procedurali del regolamento (Cee) n. 3975/87, non cambierà questo stato di cose. La Commissione ritiene che la recente sentenza Open Skies ("cieli aperti") della Corte di giustizia accresca l´esigenza di una politica europea coerente in materia di trasporto aereo internazionale. A questo proposito la Commissione ha proposto un pacchetto di misure per l´azione futura (Ip/03/281). La concorrenza è, senza alcun dubbio, un elemento essenziale della politica dell´Unione nel settore del trasporto aereo internazionale. La finalità del regolamento proposto è innanzitutto quella di creare un dispositivo procedurale più efficiente e più efficace in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo tra la Comunità e i paesi terzi. A questo scopo si propone di sopprimere le disposizioni del regolamento (Ce) n. 1/2003 che attualmente escludono dal campo di applicazione del regolamento il trasporto aereo tra la Ue e i paesi terzi: in tal modo le norme del regolamento (Ce) n. 1/2003 si applicherebbero anche al trasporto aereo. Si propone inoltre di abrogare il regolamento (Cee) n. 3975/87, dato che esso perderà di rilevanza pratica a seguito della modifica del regolamento (Ce) n. 1/2003 e dell´adozione del regolamento proposto. Infine, la Commissione propone che le venga conferito il potere di accordare esenzioni per categoria, come è già autorizzata a fare nel caso del trasporto aereo tra aeroporti europei. Attualmente sono in vigore due di tali esenzioni per categoria: per la consultazione delle tariffe di interlining e per l´assegnazione degli slot di decollo e di atterraggio negli aeroporti. Il progetto di regolamento riguarda il trasporto aereo tra la Ue e i paesi terzi. Esso copre ad esempio le alleanze transatlantiche nel settore del trasporto aereo, non però le operazioni di concentrazione: a queste si applica il regolamento sulle concentrazioni, a prescindere dal paese in cui ha sede la compagnia aerea. Le alleanze nel settore aereo sono accordi di cooperazione. Esse abbracciano spesso aspetti quali gli orari e le frequenze dei voli, le tariffe, il code-sharing, l´utilizzo in comune delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali e la condivisione di programmi frequent-flyer.  
   
 

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